Art. 2 
 
  Per l'anno 2011, e' determinata una riduzione dei  trasferimenti  a
ciascun comune con popolazione superiore a  5.000  abitanti,  per  un
ammontare pari all'11,722 per cento, rispetto all'importo  assunto  a
base di riferimento per la riduzione,  il  quale  e'  costituito  dal
totale generale dei trasferimenti attribuiti in spettanza  alla  data
del  16  novembre  2010,  con  l'esclusione   dell'incremento   della
compartecipazione Irpef prevista dall'art. 1, comma 191  della  legge
n. 296 del 2006, nonche' delle anticipazioni di somme  effettuate  ai
comuni dell'Abruzzo per gli eventi sismici del 6  aprile  2009  sulla
base del decreto ministeriale in data 9 luglio 2010,  oltre  che  con
l'inclusione  degli  importi  decurtati  ai  comuni  interessati  per
recupero di anticipo di trasferimenti erariali e di  quelli  detratti
per  restituzione  di  somme  alla  Cassa  depositi  e  prestiti   in
applicazione delle disposizioni per l'emergenza rifiuti  in  Campania
ex art. 3, comma 3, del decreto legge n.  245  del  2005,  convertito
dalla legge n. 21 del 2006, di cui in premessa.