IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' 
 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
9  dicembre  2002,  e  successive   modificazioni,   concernente   la
disciplina dell'autonomia finanziaria e  contabile  della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto-legge 18 maggio  2006,  n.  181,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 17 luglio 2006, n. 233; 
  Visto il decreto-legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazioni, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra  l'altro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 maggio 2008, con il quale al precitato Ministro e' stato  conferito
l'incarico per le politiche della gioventu'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13  giugno  2008,  recante  delega  di  funzioni  al  Ministro  senza
portafoglio della Gioventu', on.le Giorgia  Meloni,  per  l'esercizio
delle funzioni e dei compiti, ivi  compresi  quelli  di  indirizzo  e
coordinamento di tutte le iniziative, anche normative, nelle  materie
concernenti le politiche giovanili; 
  Visto l'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n.  223,
convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, con
il  quale,  al  fine  di  promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla
formazione culturale e professionale  e  all'inserimento  nella  vita
sociale,  anche  attraverso  interventi   volti   ad   agevolare   la
realizzazione del  diritto  dei  giovani  all'abitazione,  nonche'  a
facilitare l'accesso al credito per l'acquisto e l'utilizzo di beni e
servizi,  e'  istituito,  presso  la  Presidenza  del  Consiglio  dei
Ministri, il Fondo per le politiche giovanili; 
  Visto il decreto-legge 27 dicembre 2006, n.  297,  convertito,  con
modificazioni,  nella  legge  23  febbraio  2007,  n.   15,   recante
«Disposizioni urgenti per il recepimento delle direttive  comunitarie
2006/48/CE e 2006/49/CE e per l'adeguamento  a  decisioni  in  ambito
comunitario  relative  all'assistenza  a   terra   negli   aeroporti,
all'Agenzia nazionale per i giovani e  al  prelievo  venatorio»  che,
all'art. 5, costituisce, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo
30 luglio 1999, n. 300, l'Agenzia nazionale per i giovani; 
  Visto che, ai sensi dell'art. 1,  comma  4,  del  decreto-legge  16
maggio 2008, n. 85, convertito con modificazioni in legge  14  luglio
2008, n.121, sono attribuite in via  esclusiva  alla  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri  le  funzioni  di  indirizzo   e   vigilanza
sull'Agenzia Nazionale italiana  per  i  giovani,  e  che  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  13  giugno
2008 delega le suddette funzioni al Ministro della Gioventu'; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
17 dicembre 2009, recante «Approvazione del  bilancio  di  previsione
della Presidenza del Consiglio dei Ministri  per  l'anno  finanziario
2010», che ha assegnato al capitolo  n.  853  del  bilancio  autonomo
della Presidenza del Consiglio dei Ministri denominato «Fondo per  le
Politiche  Giovanili»,  nell'ambito  del  C.D.R.  n.  16   denominato
«Gioventu'», una dotazione finanziaria di € 81.087.000,00; 
  Visto l'art. 2, comma 245, della legge 23 dicembre  2009,  n.  191,
che demanda alla «Tabella C» della medesima legge la «quantificazione
delle dotazioni da iscrivere nei  singoli  stati  di  previsione  del
bilancio per l'anno 2010 e per il triennio 2010-2012, in relazione  a
leggi di spesa permanente la cui  quantificazione  e'  rinviata  alla
legge finanziaria», cosi' determinando le risorse  da  destinarsi  al
finanziamento, per il 2010, della disposizione di  cui  all'art.  19,
comma  2,  del  decreto-legge  n.  223  del  2006,   convertito   con
modificazioni dalla legge n. 248 del 2006, in € 81.087.000,00; 
  Visto il decreto  del  Segretario  Generale  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri in data 19  aprile  2010  che,  in  attuazione
dell'autonomia finanziaria e contabile di cui gode la Presidenza  del
Consiglio dei Ministri, ai sensi del decreto  legislativo  30  luglio
1999, n. 303, ha quantificato le variazioni in aumento del CDR n. 16,
denominato  «Gioventu'»,  per  l'Esercizio   Finanziario   2009,   in
considerazione dell'avanzo  d'esercizio  realizzatosi  nell'Esercizio
Finanziario precedente; 
  Considerato che occorre determinare i criteri di utilizzo del Fondo
medesimo,  al  fine  di  garantire  l'attuazione  dei   principi   di
imparzialita', buon andamento, efficacia,  efficienza  e  trasparenza
dell'azione amministrativa, nonche' il principio di sussidiarieta'; 
  Vista l'intesa in data  7  ottobre  2010,  concordata  in  sede  di
Conferenza Unificata, di cui al decreto legislativo 28  agosto  1997,
n. 281, concernente le azioni ed ai progetti destinati al territorio,
da realizzarsi a  valere  sulle  risorse  del  citato  Fondo  per  le
politiche giovanili - triennio 2010/2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ripartizione del Fondo 
 
  1. Il Fondo per  le  politiche  giovanili,  istituito  al  fine  di
promuovere  il  diritto  dei  giovani  alla  formazione  culturale  e
professionale e all'inserimento nella vita sociale, anche  attraverso
interventi volti  ad  agevolare  la  realizzazione  del  diritto  dei
giovani all'abitazione, nonche' a facilitare l'accesso al credito per
l'acquisto e l'utilizzo di beni e servizi, e' destinato a  finanziare
le  azioni  ed  i  progetti   di   rilevante   interesse   nazionale,
specificamente indicati all'art. 3, nonche' le azioni ed  i  progetti
destinati al territorio, individuati di intesa con le Regioni  e  gli
Enti Locali. 
  2. Al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3
e' destinata, per l'anno 2010, la somma di € 33.181.019,40. 
  3. Al finanziamento  delle  azioni  e  dei  progetti  destinati  al
territorio,  individuati  all'art.  4,  e'  destinata  la  somma   di
€ 47.905.980,60 per l'anno 2010.