Art. 2 
 
 
                       Variazioni compensative 
 
  1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con  l'emanazione
del presente decreto ed ai sensi dell'art. 4, degli obblighi  assunti
dallo Stato in sede  di  Conferenza  Unificata  nei  confronti  delle
Regioni  e  degli  Enti  Locali,  consistenti  in  trasferimenti  per
complessivi  € 47.905.980,60  a  valere   sulle   risorse   afferenti
l'Esercizio Finanziario  2010,  eventuali  incrementi  delle  risorse
iscritte  al  capitolo  n.  853  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  denominato  «Fondo  per  le
Politiche Giovanili»,  disposti  nel  corso  del  medesimo  esercizio
finanziario, in conformita' a quanto sancito dall'art. 8 del  decreto
del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data  9  dicembre  2002
recante «Disciplina  dell'autonomia  finanziaria  e  contabile  della
Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri»,   realizzati   mediante
contestuale riduzione delle  disponibilita'  finanziarie  di  diversi
capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega  conferita
al Ministro della Gioventu', ed iscritte al C.D.R. n.  16  denominato
«Gioventu'»,   dovranno   intendersi   interamente    destinati    al
finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3.