Art. 2 Variazioni compensative 1. In considerazione dell'integrale assolvimento, con l'emanazione del presente decreto ed ai sensi dell'art. 4, degli obblighi assunti dallo Stato in sede di Conferenza Unificata nei confronti delle Regioni e degli Enti Locali, consistenti in trasferimenti per complessivi € 47.905.980,60 a valere sulle risorse afferenti l'Esercizio Finanziario 2010, eventuali incrementi delle risorse iscritte al capitolo n. 853 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, denominato «Fondo per le Politiche Giovanili», disposti nel corso del medesimo esercizio finanziario, in conformita' a quanto sancito dall'art. 8 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 recante «Disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri», realizzati mediante contestuale riduzione delle disponibilita' finanziarie di diversi capitoli di bilancio destinati all'attuazione della delega conferita al Ministro della Gioventu', ed iscritte al C.D.R. n. 16 denominato «Gioventu'», dovranno intendersi interamente destinati al finanziamento delle azioni e dei progetti indicati all'art. 3.