Art. 3 Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 1. Costituiscono azioni di rilevante interesse nazionale, ammesse al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui all'art. 1, comma 2, e 2, quelle di seguito indicate: a) «Diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani al diritto alla prima casa di abitazione; b) «Imprese future», finalizzata a sostenere iniziative sperimentali o a carattere innovativo per favorire l'accesso dei giovani a forme di credito agevolato e garantito per l'avvio di iniziative imprenditoriali o a carattere professionale; c) «Sostegno alla diffusione della cultura fra i giovani», finalizzata all'obiettivo di una piu' completa crescita giovanile, volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale, anche attraverso il sostegno ad iniziative culturali di elevato profilo promosse ed animate dai giovani; d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo recupero di identita' dei giovani nel loro essere cittadini e, quindi, titolari di diritti e doveri, parte integrante di una comunita' civile; e) «Diritto al futuro», finalizzata a sostenere le iniziative rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle giovani generazioni, al sostegno alle giovani coppie e alla natalita', alla facilitazione dell'accesso al credito per le finalita' in questione, con particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici; f) «Protagonismo generazionale», finalizzata a valorizzare le forme di rappresentanza giovanile nei diversi ambiti e la partecipazione giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale in particolare promuovendo iniziative che facciano dei giovani dei soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico; g) «La Meglio gioventu'», finalizzata a dare risalto e visibilita' alle storie positive delle giovani generazioni e a dare esempi positivi di comportamento da contrapporre alle diverse forme di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il sostegno alla progettualita' e la creativita' dei giovani; h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e lavorativo e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle qualita' e delle eccellenze. 2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante interesse nazionale, ai sensi del comma 1, le attivita' di comunicazione istituzionale, in qualsiasi forma realizzate, l'attivita' dell'Agenzia nazionale per i giovani, l'organizzazione di eventi, convegni, tavole rotonde, incontri di studio ed altre iniziative istituzionali di discussione o approfondimento, da realizzarsi, previa autorizzazione del Ministro della Gioventu' ove ricorrano i presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n. 78 del 2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche in collaborazione con enti locali, universita', enti pubblici e privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di istanze della societa' civile ed associazioni di categoria e professionali, nonche' tutte le altre iniziative finalizzate alla verifica, sul territorio, dei fabbisogni in materia di politiche della gioventu' ed alle conseguenti definizione, implementazione e divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato successivo decreto possono inoltre individuarsi ulteriori azioni afferenti le materie ed attivita' delegate al Ministro della Gioventu'. 3. In considerazione della precipua finalizzazione delle risorse del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed in particolare considerata la circostanza che informare i giovani in ordine alle opportunita' loro offerte dal quadro normativo vigente, ovvero da iniziative del Governo e del Ministro della Gioventu' ad essi rivolte, mediante canali comunicativi innovativi e piattaforme tecnologiche avanzate, costituisce intrinsecamente strumento preferenziale per la realizzazione degli obiettivi fissati dalla legge, le attivita' di comunicazione istituzionale di cui al comma 2 realizzate mediante piattaforme web, anche tecnicamente gestite da terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita' del Dipartimento, si intendono sottratte all'applicazione dell'art. 41 del decreto legislativo n. 177 del 2005, in conformita' a quanto sancito dai punti 1.1, ultimo capoverso, ed 1.3, ultimo capoverso, della direttiva approvata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 29 settembre 2009, recante «Indirizzi interpretativi ed applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto di spazi pubblicitari da parte delle Amministrazioni dello Stato ai sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». 4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi 1 e 2, il Dipartimento della Gioventu' puo' stipulare con l'Agenzia nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del decreto-legge 27 dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge 23 febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, Ente Pubblico non economico vigilato dal Ministro della Gioventu', specifici accordi di programma che definiscono analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le modalita' di attuazione, a tal fine trasferendo, in tutto o in parte, le risorse finanziarie necessarie all'attuazione degli interventi concordati. 5. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui al presente articolo, il Dipartimento della Gioventu' puo' inoltre stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse le Regioni e gli Enti Locali, aventi specifica competenza nella materie in cui le azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni ed i progetti che coinvolgano una pluralita' di Comuni, ovvero una pluralita' di Province, possono altresi' essere realizzate previa stipula di convenzioni con le Associazioni che siano titolari della rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata, delle due menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse finanziarie, come definite dal presente articolo, continuano a trovare applicazione, anche per gli anni successivi al 2010, fino all'emanazione del successivo decreto ministeriale recante la disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili.