Art. 3 
 
 
         Azioni e progetti di rilevante interesse nazionale 
 
  1. Costituiscono azioni di rilevante interesse  nazionale,  ammesse
al finanziamento nei limiti dell'importo complessivo di cui  all'art.
1, comma 2, e 2, quelle di seguito indicate: 
    a) «Diritto alla prima casa», finalizzata a sostenere  iniziative
sperimentali o a carattere  innovativo  per  favorire  l'accesso  dei
giovani al diritto alla prima casa di abitazione; 
    b)  «Imprese  future»,   finalizzata   a   sostenere   iniziative
sperimentali o a carattere  innovativo  per  favorire  l'accesso  dei
giovani a forme di credito  agevolato  e  garantito  per  l'avvio  di
iniziative imprenditoriali o a carattere professionale; 
    c) «Sostegno  alla  diffusione  della  cultura  fra  i  giovani»,
finalizzata all'obiettivo di una piu'  completa  crescita  giovanile,
volta al futuro, ma comunque legata alla tradizione nazionale,  anche
attraverso il sostegno ad iniziative  culturali  di  elevato  profilo
promosse ed animate dai giovani; 
    d) «Cittadinanza consapevole», finalizzata a favorire un profondo
recupero di identita'  dei  giovani  nel  loro  essere  cittadini  e,
quindi, titolari  di  diritti  e  doveri,  parte  integrante  di  una
comunita' civile; 
    e) «Diritto al futuro», finalizzata  a  sostenere  le  iniziative
rivolte ad agevolare l'accesso al lavoro delle  giovani  generazioni,
al sostegno alle giovani coppie e alla natalita', alla  facilitazione
dell'accesso  al  credito  per  le  finalita'   in   questione,   con
particolare attenzione ai giovani lavoratori atipici; 
    f) «Protagonismo generazionale»,  finalizzata  a  valorizzare  le
forme  di  rappresentanza  giovanile  nei   diversi   ambiti   e   la
partecipazione giovanile al mondo politico, imprenditoriale e sociale
in particolare promuovendo iniziative che facciano  dei  giovani  dei
soggetti attivi nel mondo del volontariato e dell'impegno civico; 
    g)  «La  Meglio  gioventu'»,  finalizzata  a   dare   risalto   e
visibilita' alle storie positive delle giovani generazioni e  a  dare
esempi positivi di comportamento da contrapporre alle  diverse  forme
di devianza comportamentale dei giovani anche attraverso il  sostegno
alla progettualita' e la creativita' dei giovani; 
    h) «La rivoluzione del merito», finalizzata a garantire a tutti i
giovani pari condizioni di partenza in ambito formativo e  lavorativo
e a rimuovere gli ostacoli che impediscono l'emergere delle  qualita'
e delle eccellenze. 
  2. Costituiscono altresi' azioni e progetti di rilevante  interesse
nazionale, ai sensi  del  comma  1,  le  attivita'  di  comunicazione
istituzionale,   in   qualsiasi   forma    realizzate,    l'attivita'
dell'Agenzia nazionale per i  giovani,  l'organizzazione  di  eventi,
convegni, tavole rotonde, incontri  di  studio  ed  altre  iniziative
istituzionali  di  discussione  o  approfondimento,  da  realizzarsi,
previa autorizzazione del Ministro della Gioventu'  ove  ricorrano  i
presupposti di cui all'art. 6, comma 8, del decreto-legge n.  78  del
2010, convertito con modificazioni dalla legge n. 122 del 2010, anche
in collaborazione con  enti  locali,  universita',  enti  pubblici  e
privati di ricerca, organizzazioni ed associazioni rappresentative di
istanze  della  societa'  civile  ed  associazioni  di  categoria   e
professionali, nonche' tutte le  altre  iniziative  finalizzate  alla
verifica, sul territorio, dei  fabbisogni  in  materia  di  politiche
della gioventu' ed alle conseguenti  definizione,  implementazione  e
divulgazione di efficaci azioni e modelli di intervento. Con separato
successivo decreto  possono  inoltre  individuarsi  ulteriori  azioni
afferenti  le  materie  ed  attivita'  delegate  al  Ministro   della
Gioventu'. 
  3. In considerazione della precipua  finalizzazione  delle  risorse
del Fondo per le Politiche Giovanili, come individuata dall'art.  19,
comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006,  n.  223,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ed  in  particolare
considerata la circostanza che informare i  giovani  in  ordine  alle
opportunita' loro offerte dal quadro  normativo  vigente,  ovvero  da
iniziative del  Governo  e  del  Ministro  della  Gioventu'  ad  essi
rivolte,  mediante  canali  comunicativi  innovativi  e   piattaforme
tecnologiche   avanzate,   costituisce   intrinsecamente    strumento
preferenziale per la  realizzazione  degli  obiettivi  fissati  dalla
legge, le attivita' di comunicazione istituzionale di cui al comma  2
realizzate mediante piattaforme web, anche  tecnicamente  gestite  da
terzi, ma comunque riconducibili alla titolarita'  del  Dipartimento,
si intendono sottratte  all'applicazione  dell'art.  41  del  decreto
legislativo n. 177 del 2005, in  conformita'  a  quanto  sancito  dai
punti  1.1,  ultimo  capoverso,  ed  1.3,  ultimo  capoverso,   della
direttiva approvata con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 29 settembre  2009,  recante  «Indirizzi  interpretativi  ed
applicativi in materia di destinazione delle spese per l'acquisto  di
spazi pubblicitari da parte  delle  Amministrazioni  dello  Stato  ai
sensi dell'art. 41 del decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177». 
  4. Per la realizzazione delle azioni e dei progetti di cui ai commi
1 e 2, il Dipartimento della Gioventu' puo' stipulare  con  l'Agenzia
nazionale per i giovani di cui agli articoli 5 del  decreto-legge  27
dicembre 2006, n. 297, convertito, con modificazioni, nella legge  23
febbraio 2007, n. 15, ed 8 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n.
300,  Ente  Pubblico  non  economico  vigilato  dal  Ministro   della
Gioventu',   specifici   accordi   di   programma   che   definiscono
analiticamente gli obiettivi da perseguire ed i tempi e le  modalita'
di attuazione, a tal fine  trasferendo,  in  tutto  o  in  parte,  le
risorse  finanziarie  necessarie  all'attuazione   degli   interventi
concordati. 
  5. Per la realizzazione delle azioni  e  dei  progetti  di  cui  al
presente articolo,  il  Dipartimento  della  Gioventu'  puo'  inoltre
stipulare accordi ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241, con altre Pubbliche Amministrazioni, ivi incluse  le  Regioni  e
gli Enti Locali, aventi specifica competenza nella materie in cui  le
azioni ed i progetti, volta per volta, intervengano. Le azioni  ed  i
progetti  che  coinvolgano  una  pluralita'  di  Comuni,  ovvero  una
pluralita' di Province, possono  altresi'  essere  realizzate  previa
stipula di convenzioni con le Associazioni che siano  titolari  della
rappresentanza generale, in sede di Conferenza Unificata,  delle  due
menzionate tipologie di enti locali, ai sensi dell'art. 8 del decreto
legislativo 28 agosto 1997, n. 281. 
  6. L'individuazione delle azioni di rilevante interesse nazionale e
delle connesse modalita' di utilizzazione delle risorse  finanziarie,
come  definite  dal   presente   articolo,   continuano   a   trovare
applicazione,  anche  per  gli  anni   successivi   al   2010,   fino
all'emanazione  del  successivo  decreto  ministeriale   recante   la
disciplina del Fondo per le Politiche Giovanili.