Art. 5 Attivita' strumentali 1. Una quota, non superiore al 5% delle risorse di interesse nazionale di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, e' destinata alle attivita' strumentali necessarie per l'efficace realizzazione delle iniziative previste dal presente decreto e, in particolare, alle attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e di valutazione tecnica dei progetti, quando non siano disponibili presso il Dipartimento della Gioventu' adeguate professionalita'. 2. Una ulteriore quota, non superiore al 2% delle risorse di interesse nazionale di cui agli articoli 1, comma 2, e 2, e' destinata alle attivita' di valutazione ex ante, in itinere ed ex post, in ordine allo stato di realizzazione, da parte delle Regioni, degli Accordi di Programma Quadro di cui all'art. 4, comma 1.