Art. 5 
 
 
                        Attivita' strumentali 
 
  1. Una quota, non  superiore  al  5%  delle  risorse  di  interesse
nazionale di cui agli articoli 1, comma 2, e  2,  e'  destinata  alle
attivita' strumentali necessarie per l'efficace  realizzazione  delle
iniziative previste dal presente  decreto  e,  in  particolare,  alle
attivita' di studio e ricerca ed a quelle di supporto specialistico e
di valutazione tecnica dei progetti,  quando  non  siano  disponibili
presso il Dipartimento della Gioventu' adeguate professionalita'. 
  2. Una ulteriore quota,  non  superiore  al  2%  delle  risorse  di
interesse nazionale di  cui  agli  articoli  1,  comma  2,  e  2,  e'
destinata alle attivita' di valutazione ex ante,  in  itinere  ed  ex
post, in ordine allo stato di realizzazione, da parte delle  Regioni,
degli Accordi di Programma Quadro di cui all'art. 4, comma 1.