IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  recante  il   testo   unico   delle
disposizioni concernenti  la  disciplina  dell'immigrazione  e  norme
sulla condizione dello straniero; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, e successive modificazioni ed integrazioni, Regolamento  recante
norme di attuazione del testo unico sull'immigrazione; 
  Visto l'art. 3 del testo unico sull'immigrazione,  come  modificato
dall'art.  10-ter  del  decreto  legge  30  dicembre  2009,  n.  194,
convertito con modificazioni nella legge 26 febbraio 2010, n. 25,  il
quale dispone che la determinazione annuale delle  quote  massime  di
stranieri da ammettere nel territorio dello Stato avviene con decreto
del Presidente del Consiglio dei ministri,  sulla  base  dei  criteri
generali per la definizione dei  flussi  d'ingresso  individuati  nel
documento   programmatico   triennale,   relativo    alla    politica
dell'immigrazione e degli stranieri nel territorio dello Stato, e che
«in caso di  mancata  pubblicazione  del  decreto  di  programmazione
annuale, il Presidente del Consiglio dei Ministri puo' provvedere  in
via transitoria, con proprio  decreto,  entro  il  30  novembre,  nel
limite delle quote stabilite nell'ultimo decreto emanato»; 
  Considerato che il documento programmatico triennale non  e'  stato
emanato; 
  Visto il decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  3
dicembre 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 288 del 10 dicembre 2008,  concernente
la programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari non stagionali nel territorio dello Stato per  l'anno
2008, che prevede una quota complessiva di 150.000 unita'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  1°
aprile 2010, pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
italiana - serie generale - n. 91 del 20 aprile 2010, concernente  la
programmazione  transitoria  dei  flussi  d'ingresso  dei  lavoratori
extracomunitari stagionali e di altre categorie nel territorio  dello
Stato per l'anno 2010; 
  Rilevato che il predetto decreto del Presidente del  Consiglio  dei
Ministri 1° aprile 2010 prevede  -  come  anticipazione  della  quota
massima di ingresso di lavoratori extracomunitari non stagionali  per
l'anno 2010 - rispettivamente, una  quota  per  l'ingresso  di  4.000
cittadini stranieri non comunitari, residenti all'estero, per  motivi
di lavoro autonomo ed una quota per  l'ingresso  di  2.000  cittadini
stranieri  non  comunitari,   residenti   all'estero,   che   abbiano
completato  programmi  di  formazione  ed  istruzione  nel  Paese  di
origine; 
  Ritenuta l'urgenza di definire,  per  soddisfare  le  esigenze  del
mercato del lavoro italiano, la quota di  lavoratori  extracomunitari
non stagionali da ammettere nel territorio  dello  Stato  per  l'anno
2010; 
  Considerata l'esigenza di dare  riscontro  in  via  prioritaria  ai
bisogni delle  famiglie,  consentendo  gli  ingressi  per  il  lavoro
domestico e di assistenza e cura alla persona; 
  Visto l'art. 21 del testo unico  sull'immigrazione,  in  precedenza
richiamato, circa la previsione di quote riservate a favore di  Paesi
che  collaborano  nelle  politiche  di  regolamentazione  dei  flussi
d'ingresso e nelle procedure di riammissione, nonche'  la  previsione
di quote riservate ai lavoratori di origine italiana; 
  Ravvisata  inoltre  la  necessita'  di  prevedere  una  quota   per
l'ingresso in Italia di  lavoratori  extracomunitari  non  stagionali
residenti all'estero che hanno  partecipato  a  corsi  di  formazione
professionale e di istruzione nei Paesi di origine ai sensi dell'art.
23 del citato Testo unico sull'immigrazione; 
  Rilevato che ai fini anzidetti puo'  provvedersi  con  decreto  del
Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  da  adottare,  in  via  di
programmazione transitoria, entro il limite della  quota  complessiva
utilizzabile per l'anno 2010,  determinata  sulla  base  della  quota
complessiva prevista dal decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 3 dicembre 2008 e delle corrispondenti quote per lavoro  non
stagionale  gia'  autorizzate,  a  titolo  di  anticipazione  per  il
corrente anno 2010, con decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° aprile 2010; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
  1. In via di programmazione transitoria dei flussi  d'ingresso  dei
lavoratori extracomunitari non stagionali nel territorio dello  Stato
per l'anno 2010, sono ammessi in Italia, per  motivi  di  lavoro  non
stagionale, i cittadini stranieri non  comunitari,  entro  una  quota
massima di 98.080 unita', da ripartire tra le regioni e  le  province
autonome a cura del Ministero del lavoro e delle  politiche  sociali,
che si aggiunge alla quota di 6.000 unita' gia' prevista, in  via  di
anticipazione, con  il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
ministri 1° aprile 2010.