Art. 2 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale, 52.080 cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per sottoscrivere specifici accordi di cooperazione in materia migratoria, cosi' ripartiti: a) 4.500 cittadini albanesi; b) 1.000 cittadini algerini; c) 2.400 cittadini del Bangladesh; d) 8.000 cittadini egiziani; e) 4.000 cittadini filippini; f) 2.000 cittadini ghanesi; g) 4.500 cittadini marocchini; h) 5.200 cittadini moldavi; i) 1.500 cittadini nigeriani; l) 1.000 cittadini pakistani; m) 2.000 cittadini senegalesi; n) 80 cittadini somali; o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; p) 4.000 cittadini tunisini; q) 1.800 cittadini indiani; r) 1.800 cittadini peruviani; s) 1.800 cittadini ucraini; t) 1.000 cittadini del Niger; u) 1.000 cittadini del Gambia; v) 1.000 cittadini di altri Paesi non appartenenti all'Unione europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione dei flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.