Art. 2 
 
  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia, per motivi  di  lavoro  subordinato  non  stagionale,  52.080
cittadini di Paesi che hanno sottoscritto o stanno per  sottoscrivere
specifici  accordi  di  cooperazione  in  materia  migratoria,  cosi'
ripartiti: 
    a) 4.500 cittadini albanesi; 
    b) 1.000 cittadini algerini; 
    c) 2.400 cittadini del Bangladesh; 
    d) 8.000 cittadini egiziani; 
    e) 4.000 cittadini filippini; 
    f) 2.000 cittadini ghanesi; 
    g) 4.500 cittadini marocchini; 
    h) 5.200 cittadini moldavi; 
    i) 1.500 cittadini nigeriani; 
    l) 1.000 cittadini pakistani; 
    m) 2.000 cittadini senegalesi; 
    n) 80 cittadini somali; 
    o) 3.500 cittadini dello Sri Lanka; 
    p) 4.000 cittadini tunisini; 
    q) 1.800 cittadini indiani; 
    r) 1.800 cittadini peruviani; 
    s) 1.800 cittadini ucraini; 
    t) 1.000 cittadini del Niger; 
    u) 1.000 cittadini del Gambia; 
    v) 1.000 cittadini di altri  Paesi  non  appartenenti  all'Unione
europea che concludano accordi finalizzati alla regolamentazione  dei
flussi di ingresso e delle procedure di riammissione.