Art. 3 
 
  1. Nell'ambito della quota di  cui  all'art.  1,  sono  ammessi  in
Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale,  i  cittadini
stranieri non comunitari residenti all'estero  provenienti  da  Paesi
non elencati all'art. 2, entro una quota  di  30.000  unita'  per  il
settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.