Art. 3 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato non stagionale, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero provenienti da Paesi non elencati all'art. 2, entro una quota di 30.000 unita' per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona.