Art. 4 
 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la
conversione in permessi  di  soggiorno  per  lavoro  subordinato  non
stagionale di: 
    a) 3.000 permessi di soggiorno per studio; 
    b) 3.000 permessi di soggiorno per tirocinio e/o formazione; 
    c) 4.000 permessi di soggiorno per lavoro stagionale; 
    d) 1.000 permessi di  soggiorno  CE  per  soggiornanti  di  lungo
periodo rilasciati ai cittadini di Paesi terzi da altro Stato  membro
dell'Unione europea. 
  2. Nell'ambito della quota di cui all'art.  1,  e'  autorizzata  la
conversione in permessi di  soggiorno  per  lavoro  autonomo  di  500
permessi di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo rilasciati
ai cittadini  di  Paesi  terzi  da  altro  Stato  membro  dell'Unione
europea.