Art. 5 
 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 e' riservata una quota
di 4.000 ingressi ai cittadini  stranieri  non  comunitari  residenti
all'estero che abbiano completato i  programmi  di  formazione  e  di
istruzione nel paese di origine ai sensi  dell'art.  23  del  decreto
legislativo 25 luglio 1998, n. 286.  In  caso  di  esaurimento  della
predetta  quota,  sono  ammessi  ulteriori  ingressi  sulla  base  di
effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23
e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
1999, n. 394.