Art. 5 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1 e' riservata una quota di 4.000 ingressi ai cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero che abbiano completato i programmi di formazione e di istruzione nel paese di origine ai sensi dell'art. 23 del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286. In caso di esaurimento della predetta quota, sono ammessi ulteriori ingressi sulla base di effettive richieste di lavoratori formati ai sensi del citato art. 23 e dell'art. 34 del decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394.