Art. 6 1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2010 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale e di lavoro autonomo, entro una quota di 500 unita', lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea diretta di ascendenza, residenti in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.