Art. 6 
 
  1. Nell'ambito della quota di cui all'art. 1, per l'anno 2010  sono
ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato non stagionale  e
di lavoro autonomo, entro una quota  di  500  unita',  lavoratori  di
origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino  al  terzo
grado  in  linea  diretta  di  ascendenza,  residenti  in  Argentina,
Uruguay, Venezuela e Brasile, che chiedano di essere inseriti  in  un
apposito  elenco,  contenente   le   qualifiche   professionali   dei
lavoratori stessi, costituito presso le rappresentanze diplomatiche o
consolari italiane in Argentina, Uruguay, Venezuela e Brasile.