Art. 7 1. I termini per la presentazione delle domande ai sensi del presente decreto decorrono: a) per i lavoratori provenienti dai Paesi indicati all'art. 2, dalle ore 8 del trentunesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana; b) per i lavoratori provenienti dai Paesi diversi da quelli indicati all'art. 2: 1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per il settore del lavoro domestico e di assistenza e cura alla persona; 2) dalle ore 8 del trentaquattresimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto, per tutti i restanti settori. 2. Nel limite della quota di cui all'art. 1, sono ammesse le domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.