Art. 7 
 
  1. I termini per  la  presentazione  delle  domande  ai  sensi  del
presente decreto decorrono: 
    a) per i lavoratori provenienti dai Paesi  indicati  all'art.  2,
dalle  ore  8  del  trentunesimo  giorno  successivo  alla  data   di
pubblicazione del presente decreto  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana; 
    b) per i lavoratori  provenienti  dai  Paesi  diversi  da  quelli
indicati all'art. 2: 
      1) dalle ore 8 del trentatreesimo giorno successivo  alla  data
di pubblicazione del presente decreto,  per  il  settore  del  lavoro
domestico e di assistenza e cura alla persona; 
      2) dalle ore 8 del  trentaquattresimo  giorno  successivo  alla
data di pubblicazione del presente  decreto,  per  tutti  i  restanti
settori. 
  2. Nel limite della quota  di  cui  all'art.  1,  sono  ammesse  le
domande di nulla osta al lavoro presentate entro sei mesi dalla  data
di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale  della
Repubblica italiana.