Art. 8 
 
  1. Trascorsi centoventi giorni  dalla  data  di  pubblicazione  del
presente decreto nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana,
qualora vengano rilevate quote significative non utilizzate, le quote
stabilite nel presente decreto, ferma restando la  quota  massima  di
cui all'art. 1, possono  essere  diversamente  ripartite  sulla  base
delle effettive necessita' riscontrate sul mercato del lavoro. 
    Roma, 30 novembre 2010 
 
                                            Il Presidente: Berlusconi 

Registrato alla Corte dei conti il 17 dicembre 2010 
Ministeri istituzionali -  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri,
registro n. 20, foglio n. 271