Art. 2 
 
  1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio  dei
medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti, entro  il  termine  di  180
giorni  a   decorrere   dall'entrata   in   vigore   della   presente
determinazione, ad adeguare il riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e il foglio illustrativo secondo gli standard, e a  redigere
le etichette esterne e interne secondo la normativa vigente. 
  2.  Per  l'adeguamento  del  riassunto  delle  caratteristiche  del
prodotto e del foglio illustrativo di  cui  al  precedente  comma,  i
titolari delle  autorizzazioni  all'immissione  in  commercio  devono
inserire i propri dati sensibili nei campi indicati con le diciture e
. 
  3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai  titolari  delle
autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali  contenenti
litio  carbonato,  per  i  quali  valgono   le   disposizioni   della
determinazione V & A/N n. 1991 del 01ottobre2010.