Art. 2 1. I titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali di cui all'art. 1 sono tenuti, entro il termine di 180 giorni a decorrere dall'entrata in vigore della presente determinazione, ad adeguare il riassunto delle caratteristiche del prodotto e il foglio illustrativo secondo gli standard, e a redigere le etichette esterne e interne secondo la normativa vigente. 2. Per l'adeguamento del riassunto delle caratteristiche del prodotto e del foglio illustrativo di cui al precedente comma, i titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio devono inserire i propri dati sensibili nei campi indicati con le diciture e . 3. Le disposizioni del comma 1 non si applicano ai titolari delle autorizzazioni all'immissione in commercio dei medicinali contenenti litio carbonato, per i quali valgono le disposizioni della determinazione V & A/N n. 1991 del 01ottobre2010.