Art. 7 
 
  1. Ad eccezione dei medicinali contenenti litio  carbonato,  per  i
quali valgono le disposizioni della determinazione V &  A/N  n.  1991
del 01ottobre2010, i lotti dei medicinali gia' prodotti alla scadenza
del termine ultimo di cui all'art. 2 possono essere  commercializzati
fino alla scadenza naturale indicata in etichetta.