Art. 7 1. Ad eccezione dei medicinali contenenti litio carbonato, per i quali valgono le disposizioni della determinazione V & A/N n. 1991 del 01ottobre2010, i lotti dei medicinali gia' prodotti alla scadenza del termine ultimo di cui all'art. 2 possono essere commercializzati fino alla scadenza naturale indicata in etichetta.