IL DIRETTORE CENTRALE
della finanza locale
Visto l'art. 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191,
come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito,
con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il quale
prevede, che a decorrere dal 1 gennaio 2010, lo Stato cessa di
concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto
dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e
dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane,
nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42;
Considerato che in base al richiamato art. 2, comma 187, nelle more
dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento
delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge
relative alle comunita' montane e' assegnato ai comuni appartenenti
alle comunita' montane e ripartito tra gli stessi con decreto del
Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza
unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto
1997, n. 281;
Considerato che le risorse da prendere a base di riferimento sono
quelle assegnate alle comunita' montane dal Ministero dell'interno
per l'esercizio finanziario 2009;
Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica,
presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28
agosto 1997, n. 281, nelle quali si e' convenuto di adottare quali
criteri di riparto delle risorse concesse nell'anno 2009 alle
comunita' montane ed agli enti subentrati il riferimento alle risorse
assegnate a tali enti su base regionale e, successivamente, operare
l'attribuzione in proporzione alla popolazione dei comuni
appartenenti alle comunita' montane di ciascun territorio regionale,
calcolando la popolazione stessa con un coefficiente di maggiorazione
del 10 per cento per i comuni risultanti come sottodotati di risorse
ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997,
n. 244 ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti
dell'anno 2010;
Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 2010 in
ordine al giudizio di legittimita' Costituzionale dell'art. 2, comma
186, lettere a) ed e), e comma 187 della legge 23 dicembre 2009 n.
191;
Preso atto dei dati dei comuni facenti parte delle comunita'
montane nell'anno 2009; trasmessi dalla Presidenza della Conferenza
delle Regioni e delle Province Autonome;
Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16
dicembre 2010;
Decreta:
Art. 1
Finalita' del provvedimento e quantificazione del fondo
1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 187,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, disciplina, a decorrere
dall'anno 2010, le modalita' di attribuzione ai comuni che alla data
del 1° gennaio 2009 risultano far parte delle comunita' montane, del
30 per cento delle risorse finanziarie gia' assegnate alle Comunita'
montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2009
sulla base delle disposizioni di cui all'art. 34 del decreto
legislativo n. 504 del 1992 e delle altre disposizioni di legge
relative alle comunita' montane, alla luce del giudicato di cui alla
richiamata sentenza della Corte Costituzionale.
2. La somma da ripartire ai comuni, tenuto conto degli
aggiornamenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale
richiamata in premessa, e' quantificata in complessivi
€ 16.539.498,92.