IL DIRETTORE CENTRALE della finanza locale Visto l'art. 2, comma 187 della legge 23 dicembre 2009, n. 191, come modificato dal decreto legge 25 gennaio 2010, n. 2, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 marzo 2010, n. 42, il quale prevede, che a decorrere dal 1 gennaio 2010, lo Stato cessa di concorrere al finanziamento delle comunita' montane previsto dall'art. 34 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, e dalle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42; Considerato che in base al richiamato art. 2, comma 187, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009, n. 42, il 30 per cento delle risorse finanziarie di cui al citato art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e alle citate disposizioni di legge relative alle comunita' montane e' assegnato ai comuni appartenenti alle comunita' montane e ripartito tra gli stessi con decreto del Ministero dell'interno, previa intesa sancita in sede di Conferenza unificata ai sensi dell'art. 3, del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281; Considerato che le risorse da prendere a base di riferimento sono quelle assegnate alle comunita' montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2009; Preso atto degli esiti delle riunioni tenutesi, in sede tecnica, presso la Conferenza unificata di cui al decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nelle quali si e' convenuto di adottare quali criteri di riparto delle risorse concesse nell'anno 2009 alle comunita' montane ed agli enti subentrati il riferimento alle risorse assegnate a tali enti su base regionale e, successivamente, operare l'attribuzione in proporzione alla popolazione dei comuni appartenenti alle comunita' montane di ciascun territorio regionale, calcolando la popolazione stessa con un coefficiente di maggiorazione del 10 per cento per i comuni risultanti come sottodotati di risorse ai sensi dell'art. 9, comma 3 del decreto legislativo 30 giugno 1997, n. 244 ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti dell'anno 2010; Vista la sentenza della Corte costituzionale n. 326 del 2010 in ordine al giudizio di legittimita' Costituzionale dell'art. 2, comma 186, lettere a) ed e), e comma 187 della legge 23 dicembre 2009 n. 191; Preso atto dei dati dei comuni facenti parte delle comunita' montane nell'anno 2009; trasmessi dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome; Acquisito il parere della Conferenza unificata nella seduta del 16 dicembre 2010; Decreta: Art. 1 Finalita' del provvedimento e quantificazione del fondo 1. Il presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2, comma 187, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, disciplina, a decorrere dall'anno 2010, le modalita' di attribuzione ai comuni che alla data del 1° gennaio 2009 risultano far parte delle comunita' montane, del 30 per cento delle risorse finanziarie gia' assegnate alle Comunita' montane dal Ministero dell'interno per l'esercizio finanziario 2009 sulla base delle disposizioni di cui all'art. 34 del decreto legislativo n. 504 del 1992 e delle altre disposizioni di legge relative alle comunita' montane, alla luce del giudicato di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale. 2. La somma da ripartire ai comuni, tenuto conto degli aggiornamenti conseguenti alla sentenza della Corte Costituzionale richiamata in premessa, e' quantificata in complessivi € 16.539.498,92.