Art. 2 Modalita' di calcolo e di attribuzione del contributo 1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2 e' ripartito, preventivamente, su base regionale e quindi, alla luce del giudicato di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale, considerando i trasferimenti erariali concessi nell'anno 2009 alle comunita' montane ed agli enti subentrati ricadenti nei territori di ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189. 2. La quota di contributo cosi' determinata per ciascun territorio regionale e' poi attribuita, in proporzione alla popolazione residente, ai comuni facenti parte delle comunita' montane nell'anno 2009, sulla base dei dati forniti dalle regioni di appartenenza delle stesse comunita' montane e comunicati al Ministero dell'interno dalla Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome. 3. Ai fini di cui al comma 2, la popolazione residente dei comuni e' calcolata secondo quanto previsto dall'art. 156 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con l'applicazione del coefficiente di maggiorazione del 10 per cento, per i comuni risultanti come sottodotati di risorse, ai fini della determinazione della spettanza dei trasferimenti dell'anno 2010. 4. Il calcolo del contributo di cui al comma 1 tiene conto del distacco di alcuni enti locali dalla regione Marche e della loro aggregazione alla regione Emilia Romagna, disposta con la legge 3 agosto 2009, n. 117. Di conseguenza le risorse concesse nell'anno 2009 alla comunita' montana dell'Alta Valmarecchia sono considerate nella base regionale della regione Emilia Romagna. 5. I contributi ai comuni sono consolidati, per gli anni successivi al 2010, nel valore di spettanza determinato nell'anno 2010, nelle more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Roma, 29 dicembre 2010 Il direttore centrale: Verde