Art. 2
Modalita' di calcolo e di attribuzione del contributo
1. Il contributo di cui all'art. 1, comma 2 e' ripartito,
preventivamente, su base regionale e quindi, alla luce del giudicato
di cui alla richiamata sentenza della Corte Costituzionale,
considerando i trasferimenti erariali concessi nell'anno 2009 alle
comunita' montane ed agli enti subentrati ricadenti nei territori di
ciascuna regione, ai sensi dell'art. 2 bis del decreto legge 7
ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni dalla legge 4
dicembre 2008, n. 189.
2. La quota di contributo cosi' determinata per ciascun territorio
regionale e' poi attribuita, in proporzione alla popolazione
residente, ai comuni facenti parte delle comunita' montane nell'anno
2009, sulla base dei dati forniti dalle regioni di appartenenza delle
stesse comunita' montane e comunicati al Ministero dell'interno dalla
Presidenza della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome.
3. Ai fini di cui al comma 2, la popolazione residente dei comuni
e' calcolata secondo quanto previsto dall'art. 156 del decreto
legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e con l'applicazione del
coefficiente di maggiorazione del 10 per cento, per i comuni
risultanti come sottodotati di risorse, ai fini della determinazione
della spettanza dei trasferimenti dell'anno 2010.
4. Il calcolo del contributo di cui al comma 1 tiene conto del
distacco di alcuni enti locali dalla regione Marche e della loro
aggregazione alla regione Emilia Romagna, disposta con la legge 3
agosto 2009, n. 117. Di conseguenza le risorse concesse nell'anno
2009 alla comunita' montana dell'Alta Valmarecchia sono considerate
nella base regionale della regione Emilia Romagna.
5. I contributi ai comuni sono consolidati, per gli anni successivi
al 2010, nel valore di spettanza determinato nell'anno 2010, nelle
more dell'attuazione della legge 5 maggio 2009 n. 42.
Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica Italiana.
Roma, 29 dicembre 2010
Il direttore centrale: Verde