Art. 2
1. La sig.ra Thomas Tija e' autorizzata ad esercitare in Italia la
professione di infermiere, previa iscrizione al collegio
professionale territorialmente competente, che provvede ad accertare
il possesso, da parte dell'interessato, delle conoscenze linguistiche
necessarie per lo svolgimento dell'attivita' professionale e delle
speciali disposizioni che regolano l'esercizio professionale in
Italia, per il periodo di validita' ed alle condizioni previste dal
permesso o carta di soggiorno.
2. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 50, comma 8-bis, D.P.R.
31 agosto 1999, n. 394, qualora il sanitario non si iscriva al
relativo albo professionale, perde efficacia trascorsi due anni dal
suo rilascio.
3. Il presente decreto, ai sensi dell'art. 16, comma 6, del decreto
legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sara' pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana.
Roma, 23 dicembre 2010
Il direttore generale: Leonardi