Art. 10
Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies del Reg.
CE n. 1234/2007
1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle domande di
modifica del disciplinare, che comportano una o piu' modifiche del
documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. d) del
Reg. (CE) n. 1234/2007, si applicano, mutatis mutandis, le
disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle domande
di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni di cui ai
seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta
di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale fattispecie
analoga alla richiesta di modifica di un disciplinare DOP, fatto
salvo il rispetto delle disposizioni previste all'articolo 8, comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61.
2. Alla domanda di modifica deve essere allegata la seguente
documentazione:
a) un documento sinottico contenente le proposte di modifica
relative all'articolato del disciplinare;
b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche proposte,
redatto in conformita' al modello di cui all'Allegato IV del reg.
(CE) n. 607/2009.
3. La documentazione di cui all'art. 4, comma 2, deve essere
rapportata alle modifiche proposte. Pertanto, relativamente alle
condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto richiedente non
e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda
di protezione.
4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi:
a) la delimitazione della zona produzione delle uve, la domanda
deve essere avallata da almeno il cinquantuno per cento dei
viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la relativa
denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo biennio, e le
relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett. g), h), i) devono
essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le
medesime condizioni della originaria zona di produzione;
b) la delimitazione della zona di imbottigliamento, per le
Denominazioni per le quali e' consentito l'imbottigliamento al di
fuori della zona di produzione o di vinificazione delle uve, in
aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera c),
la domanda deve essere avallata da un numero di produttori che
rappresentino almeno il cinquantuno per cento della produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio.
5. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le
modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi
opportuno, al fine di accertare la rispondenza delle modifiche
proposte ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 6.
6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare che non
comportano variazioni al documento unico di cui all'articolo 118
quater, par. 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al
disposto di cui all'articolo 118 octodecies, par. 3, lett. a), il
Ministero applica una procedura semplificata che comporta in ogni
caso:
a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei termini
di cui all'articolo 4, fatto salvo che la documentazione di cui
all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte;
b) il rispetto della procedura di cui all'articolo 6.