Art. 10 
 
 
Domande di modifica del disciplinare - Art. 118 octodecies  del  Reg.
                           CE n. 1234/2007 
 
  1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di
modifica del disciplinare, che comportano una o  piu'  modifiche  del
documento unico di cui all'articolo 118 quater, par. 1, lett. d)  del
Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  si  applicano,   mutatis   mutandis,   le
disposizioni previste dal presente decreto per l'esame delle  domande
di protezione, fatte salve le opportune differenziazioni  di  cui  ai
seguenti comma. Tale procedura si applica anche nel caso di richiesta
di passaggio alla DOCG di un'intera DOC, risultando tale  fattispecie
analoga alla richiesta di modifica  di  un  disciplinare  DOP,  fatto
salvo il rispetto delle disposizioni previste all'articolo  8,  comma
1, del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61. 
  2. Alla domanda  di  modifica  deve  essere  allegata  la  seguente
documentazione: 
    a) un documento sinottico  contenente  le  proposte  di  modifica
relative all'articolato del disciplinare; 
    b) progetto di documento riepilogativo delle modifiche  proposte,
redatto in conformita' al modello di cui  all'Allegato  IV  del  reg.
(CE) n. 607/2009. 
  3. La documentazione di  cui  all'art.  4,  comma  2,  deve  essere
rapportata alle  modifiche  proposte.  Pertanto,  relativamente  alle
condizioni del disciplinare non mutate, il soggetto  richiedente  non
e' tenuto a produrre la documentazione gia' presentata per la domanda
di protezione. 
  4. Qualora la modifica del disciplinare riguardi: 
    a) la delimitazione della zona produzione delle uve,  la  domanda
deve  essere  avallata  da  almeno  il  cinquantuno  per  cento   dei
viticoltori, che rappresentino almeno il sessantasei per cento  della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo per la  relativa
denominazione, oggetto di rivendicazione nell'ultimo  biennio,  e  le
relazioni di cui all'articolo 4, comma 2, lett.  g),  h),  i)  devono
essere atte a comprovare che nelle aree da includere si verificano le
medesime condizioni della originaria zona di produzione; 
    b) la  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento,  per  le
Denominazioni per le quali e'  consentito  l'imbottigliamento  al  di
fuori della zona di produzione  o  di  vinificazione  delle  uve,  in
aggiunta alle condizioni di cui all'articolo 4, comma 2, lettera  c),
la domanda deve essere  avallata  da  un  numero  di  produttori  che
rappresentino  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della  produzione
imbottigliata nell'ultimo biennio. 
  5. La riunione di pubblico accertamento e' prevista soltanto per le
modifiche di cui al comma 4 e nei casi in cui il Ministero, lo reputi
opportuno, al  fine  di  accertare  la  rispondenza  delle  modifiche
proposte ai requisiti di cui all'articolo 7, comma 6. 
  6. Per l'esame delle domande di modifica del disciplinare  che  non
comportano variazioni al documento  unico  di  cui  all'articolo  118
quater, par. 1, lett. d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, conformemente al
disposto di cui all'articolo 118 octodecies, par.  3,  lett.  a),  il
Ministero applica una procedura semplificata  che  comporta  in  ogni
caso: 
    a) la presentazione della domanda con le modalita' e nei  termini
di cui all'articolo 4, fatto  salvo  che  la  documentazione  di  cui
all'art. 4, comma 2, deve essere rapportata alle modifiche proposte; 
    b) il rispetto della procedura di cui all'articolo 6.