Art. 11 
 
Cancellazione della protezione di una DO o IG - Art.  118  novodecies
  del Reg. CE n. 1234/2007 - Conversione da una DOP ad una IGP - Art.
  28 par. 1 del Reg. CE n. 607/2009 
  1. Per la procedura nazionale relativa all'esame delle  domande  di
cui trattasi si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni previste
dal presente decreto per l'esame delle domande di  protezione,  fatte
salve le opportune differenziazioni di cui ai seguenti comma. 
  2. Per  la  cancellazione  la  domanda  deve  essere  adeguatamente
motivata, conformemente  all'art.  118  novodecies  del  Reg.  CE  n.
1234/2007, e  la  documentazione  da  allegare  deve  essere  atta  a
dimostrare le motivazioni della richiesta medesima,  con  particolare
riguardo agli elementi di  cui  all'art.  9,  comma  2,  del  decreto
legislativo n. 61/2010 e all'allegato V del Reg. CE n. 607/2009. 
  3.  Per  la  conversione  la  domanda  deve  essere   adeguatamente
motivata, conformemente all'art. 28 del Reg. CE  n.  607/2009,  e  la
documentazione  da  allegare  deve  essere  atta  a   dimostrare   le
motivazioni della richiesta medesima, con particolare  riguardo  agli
elementi di cui all'allegato VI del Reg. CE n. 607/2009. 
  4. Le competenti Amministrazioni  seguiranno  un  iter  procedurale
adeguato  all'esame  delle  domande  di  cui  trattasi,  fatte  salve
l'adeguata pubblicazione delle stesse  domande  ed  il  rispetto  dei
tempi procedurali, con particolare  riguardo  alla  presentazione  ed
alla definizione delle eventuali opposizioni.