Art. 13
Disposizioni nazionali transitorie di etichettatura - Art. 72 del
Reg. CE n. 607/2009
1. A decorrere dalla data di presentazione alla Commissione Europea
della domanda di protezione di cui all'art. 9, comma 1, nonche' della
domanda di modifica del disciplinare di cui all'art. 10, comma 1, e
della domanda di conversione di cui all'art. 11, i vini della
relativa denominazione di origine o indicazione geografica possono
essere etichettati in conformita' alle disposizioni di cui al capo IV
del reg. (CE) n. 607/2009, a condizione che il soggetto richiedente
sia preventivamente autorizzato dal Ministero, d'intesa con la
Regione. A tal fine lo stesso soggetto richiedente presenta apposita
domanda al Ministero ed alla Regione corredata dalla seguente
documentazione:
a) decreto ministeriale di approvazione del relativo piano dei
controlli, presentato dall'autorita' o dall'organismo di cui all'art.
118 septdecies del Reg. (CE) n. 1234/2007 al competente Ufficio del
Ministero - Dipartimento dell'Ispettorato Centrale della tutela della
qualita' e della repressione frodi dei prodotti agro-alimentari;
b) dichiarazione con la quale si esonera espressamente il
Ministero e la Regione da qualunque responsabilita' presente e futura
conseguente al mancato accoglimento della domanda di protezione della
denominazione o della domanda di modifica del disciplinare da parte
della Commissione UE.
2. Sul sito internet del Ministero e' pubblicato l'elenco delle
autorizzazioni transitorie di cui trattasi.