Art. 14
Disposizioni particolari e transitorie
1. Le disposizioni del presente decreto si applicano anche alle
Regioni a statuto speciale e alle Province autonome di Trento e
Bolzano, fatte salve le loro competenze ed in conformita' ai loro
statuti e alle relative norme di attuazione.
2. Con provvedimento del Ministero, d'intesa con le Regioni, previo
parere del Comitato, sara' approvato lo schema di disciplinare di
produzione di cui all'articolo 4, comma 2, lett. e). Fino all'entrata
in vigore del predetto provvedimento, lo schema di disciplinare di
produzione deve essere redatto conformemente alle disposizioni di cui
all'articolo 5.
3. A titolo di coordinamento con la normativa comunitaria si
riporta in allegato la modulistica procedurale di cui agli Allegati
II, IV, V e VI del reg. (CE) n. 607/2009 richiamati nel presente
decreto.
4. In conformita' alle disposizioni di cui all'articolo 73, par. 2,
del reg. (CE) n. 607/2009 ed alle disposizioni di cui all'art. 7,
par. 2, ed all'art. 31, par. 1 e 2, del decreto legislativo 8 aprile
2010, n. 61, per l'esame e la definizione delle domande di
riconoscimento e di modifica dei disciplinari di produzione dei vini
DO e IG presentate al Ministero entro il 1° agosto 2009 si applica la
procedura prevista dalla legge 10 febbraio 1992, n. 164, e dal
decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 348, che
dovra' concludersi, in caso di esito positivo dell'esame delle
predette istanze, con l'invio alla Commissione U.E., entro il 31
dicembre 2011, dei relativi provvedimenti e documenti.
5. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto e'
abrogato il decreto 6 agosto 2009 richiamato in premessa. Il presente
decreto sara' trasmesso all'Organo di controllo per la registrazione
e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica
italiana.
Roma, 16 dicembre 2010
Il Ministro: Galan
Registrato alla Corte dei conti il 12 gennaio 2011
Ufficio di controllo atti Ministeri delle attivita' produttive,
registro n. 1, foglio n. 11