Art. 4 
 
 
                    Documentazione da presentare 
 
  1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di  protezione
della  Denominazione,  contenente   tutti   gli   elementi   di   cui
all'articolo 118 quater, par. 1,  del  Reg.  (CE)  n.  1234/2007,  al
Ministero - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualita' - Ufficio SAQ IX, per il tramite della Regione. 
  2. La domanda di  cui  al  comma  1  deve  essere  corredata  dalla
seguente documentazione: 
    a) atto costitutivo e, ove presente, statuto; 
    b) delibera assembleare  dalla  quale  risulti  la  volonta'  dei
produttori  di   presentare   istanza   per   la   protezione   della
Denominazione, qualora tale previsione non  sia  contenuta  nell'atto
costitutivo o nello statuto; 
    c)  elenco  sottoscritto  da  un  numero  di   viticoltori   che,
conformemente  alle  disposizioni  di  cui  all'art.  8  del  decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino: 
      - in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG
autonoma a partire da  una  specifica  tipologia  o  area  geografica
delimitata  nell'ambito  della  DOC   di   provenienza,   almeno   il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono  vigneti  dichiarati
allo schedario viticolo e  almeno  il  cinquantuno  per  cento  della
superficie totale dichiarata  allo  schedario  viticolo,  oggetto  di
rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio; 
      - in caso di vini DOC, almeno il  trentacinque  per  cento  dei
viticoltori interessati ed almeno il  trentacinque  per  cento  della
superficie totale dei vigneti, oggetto di  rivendicazione  produttiva
nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a  partire
dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti
DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento; 
      -  in  caso  di  vini  IGP,  almeno  il  venti  per  cento  dei
viticoltori interessati e il venti per cento della superficie  totale
dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
      - in caso di  delimitazione  della  zona  di  imbottigliamento,
almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei  vigneti,
oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio; 
    d)  in  caso  di  Consorzi  di  tutela,  riconosciuti  ai   sensi
dell'articolo 17 del  decreto  legislativo  8  aprile  2010,  n.  61,
l'elenco   sottoscritto   puo'   essere   sostituito   dal    verbale
dell'assemblea  degli  associati  che  comprovi,  relativamente  agli
associati favorevoli alla presentazione  della  domanda  presenti  in
assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di  cui
alla lettera c); 
    e) disciplinare di produzione, da compilare in  conformita'  allo
schema di cui all'articolo 14, comma 2; 
    f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art.  118
quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE)  n.  1234/2007,  redatto  in
conformita' al modello di  cui  all'Allegato  II  del  reg.  (CE)  n.
607/2009; 
    g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara  il
legame con il territorio,  inteso,  in  caso  di  DOP,  come  stretto
rapporto tra la zona geografica e la qualita'  e  le  caratteristiche
del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la  zona
geografica e  la  qualita',  la  notorieta'  o  altra  caratteristica
specifica del prodotto. La  relazione  tecnica,  redatta  da  esperti
competenti in materia, deve  comprovare  gli  elementi  previsti  dal
disciplinare, con particolare riguardo a: 
      - le caratteristiche ambientali della  zona  in  questione,  il
clima,  l'origine  geologica  e  la  composizione  dei  terreni,   la
giacitura, l'esposizione e l'altitudine; 
      - le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul
territorio delimitato ed in particolare: i vitigni,  la  densita'  di
impianto,  le  forme  di  allevamento,  i  sistemi  di  potatura   ed
irrigazione; 
      - le rese per ettaro espresse in quantita' di  uve  e  di  vino
finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle  rese
ottenute nei cinque anni precedenti; 
      - il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna
tipologia; 
      - le tecniche e le modalita' di elaborazione  specifiche  e  le
eventuali restrizioni delle  pratiche  enologiche  autorizzate  dalle
vigenti norme comunitarie; 
      - le  caratteristiche  fisico-chimiche  ed  organolettiche  del
vino,  nonche'  il  titolo  alcolometrico  volumico  totale   minimo,
richiesti per il consumo; 
      - in caso di delimitazione della zona  di  imbottigliamento,  i
motivi che sono  alla  base  di  tale  restrizione,  con  particolare
riguardo   alla   salvaguardia   del   livello   qualitativo    della
denominazione, alla garanzia  dell'origine  ed  all'espletamento  dei
controlli; 
      - per  le  DOCG,  il  particolare  pregio,  in  relazione  alle
caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della  DOC
di provenienza. 
    h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici  e/o
documenti commerciali, atta  a  comprovare  l'uso  tradizionale,  nel
commercio o nel linguaggio comune, della  DOP.  Per  i  vini  IGP  la
relazione deve  comprovare  la  tradizionale  vocazione  vitivinicola
della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione
deve  comprovare  la  rinomanza  acquisita  dal  prodotto  a  livello
nazionale ed internazionale. 
    i)  relazione  socio-economica  contenente  almeno  le   seguenti
informazioni: 
      - livello della produzione attuale, suddiviso per le  tipologie
previste  nella  proposta  di  disciplinare,  e  relativa   struttura
produttiva; 
      -   potenzialita'    produttiva    del    territorio    e    di
commercializzazione del prodotto; 
    l) cartografia in scala adeguata  a  consentire  l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini; 
    m) ricevuta del versamento della tassa  destinata  a  coprire  le
spese a norma dell'art. 118 unvicies  del  reg.  (CE)  n.  1234/2007.
L'importo e le modalita' di  versamento  della  predetta  tassa  sono
fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari
e forestali, di  concerto  con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze. 
  3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i),
deve   essere   presentata   anche   in   formato   elettronico.   La
documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo' essere  presentata
in formato elettronico, anche come quadro d'insieme. 
  4. La domanda di cui al comma 1 deve essere  presentata  in  regola
con le norme sul  bollo  di  cui  al  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di
bollo e successive modifiche  e  firmata  dal  legale  rappresentante
dell'Associazione  richiedente.  La  stessa  domanda  e'   presentata
conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente  della
Repubblica 28 dicembre  2000,  n.  445,  recante  testo  unico  delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e successive modifiche.