Art. 4
Documentazione da presentare
1. Il soggetto di cui all'art. 2 presenta la domanda di protezione
della Denominazione, contenente tutti gli elementi di cui
all'articolo 118 quater, par. 1, del Reg. (CE) n. 1234/2007, al
Ministero - Dipartimento delle politiche competitive del mondo rurale
e della qualita' - Direzione Generale dello sviluppo agroalimentare e
della qualita' - Ufficio SAQ IX, per il tramite della Regione.
2. La domanda di cui al comma 1 deve essere corredata dalla
seguente documentazione:
a) atto costitutivo e, ove presente, statuto;
b) delibera assembleare dalla quale risulti la volonta' dei
produttori di presentare istanza per la protezione della
Denominazione, qualora tale previsione non sia contenuta nell'atto
costitutivo o nello statuto;
c) elenco sottoscritto da un numero di viticoltori che,
conformemente alle disposizioni di cui all'art. 8 del decreto
legislativo 8 aprile 2010, n. 61, rappresentino:
- in caso di vini DOCG, qualora si intenda riconoscere una DOCG
autonoma a partire da una specifica tipologia o area geografica
delimitata nell'ambito della DOC di provenienza, almeno il
cinquantuno per cento dei soggetti che conducono vigneti dichiarati
allo schedario viticolo e almeno il cinquantuno per cento della
superficie totale dichiarata allo schedario viticolo, oggetto di
rivendicazione produttiva nell'ultimo biennio;
- in caso di vini DOC, almeno il trentacinque per cento dei
viticoltori interessati ed almeno il trentacinque per cento della
superficie totale dei vigneti, oggetto di rivendicazione produttiva
nell'ultimo biennio. Per il riconoscimento a DOC autonome, a partire
dalle zone espressamente delimitate e dalle sottozone di preesistenti
DOC, le predette percentuali sono elevate al cinquantuno per cento;
- in caso di vini IGP, almeno il venti per cento dei
viticoltori interessati e il venti per cento della superficie totale
dei vigneti, oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento,
almeno il sessantasei per cento della superficie totale dei vigneti,
oggetto di dichiarazione produttiva nell'ultimo biennio;
d) in caso di Consorzi di tutela, riconosciuti ai sensi
dell'articolo 17 del decreto legislativo 8 aprile 2010, n. 61,
l'elenco sottoscritto puo' essere sostituito dal verbale
dell'assemblea degli associati che comprovi, relativamente agli
associati favorevoli alla presentazione della domanda presenti in
assemblea, l'assolvimento del requisito di rappresentativita' di cui
alla lettera c);
e) disciplinare di produzione, da compilare in conformita' allo
schema di cui all'articolo 14, comma 2;
f) progetto di documento unico riepilogativo di cui all'art. 118
quater, par. 1, lettera d) del Reg. (CE) n. 1234/2007, redatto in
conformita' al modello di cui all'Allegato II del reg. (CE) n.
607/2009;
g) relazione tecnica, dalla quale si evinca in maniera chiara il
legame con il territorio, inteso, in caso di DOP, come stretto
rapporto tra la zona geografica e la qualita' e le caratteristiche
del prodotto o, in caso di IGP, come relazione esistente tra la zona
geografica e la qualita', la notorieta' o altra caratteristica
specifica del prodotto. La relazione tecnica, redatta da esperti
competenti in materia, deve comprovare gli elementi previsti dal
disciplinare, con particolare riguardo a:
- le caratteristiche ambientali della zona in questione, il
clima, l'origine geologica e la composizione dei terreni, la
giacitura, l'esposizione e l'altitudine;
- le caratteristiche agronomiche di coltivazione della vite sul
territorio delimitato ed in particolare: i vitigni, la densita' di
impianto, le forme di allevamento, i sistemi di potatura ed
irrigazione;
- le rese per ettaro espresse in quantita' di uve e di vino
finito, pronto per l'immissione al consumo, tenendo conto delle rese
ottenute nei cinque anni precedenti;
- il titolo alcolometrico volumico minimo naturale per ciascuna
tipologia;
- le tecniche e le modalita' di elaborazione specifiche e le
eventuali restrizioni delle pratiche enologiche autorizzate dalle
vigenti norme comunitarie;
- le caratteristiche fisico-chimiche ed organolettiche del
vino, nonche' il titolo alcolometrico volumico totale minimo,
richiesti per il consumo;
- in caso di delimitazione della zona di imbottigliamento, i
motivi che sono alla base di tale restrizione, con particolare
riguardo alla salvaguardia del livello qualitativo della
denominazione, alla garanzia dell'origine ed all'espletamento dei
controlli;
- per le DOCG, il particolare pregio, in relazione alle
caratteristiche intrinseche, rispetto alla media di quelle della DOC
di provenienza.
h) relazione storica, corredata di riferimenti bibliografici e/o
documenti commerciali, atta a comprovare l'uso tradizionale, nel
commercio o nel linguaggio comune, della DOP. Per i vini IGP la
relazione deve comprovare la tradizionale vocazione vitivinicola
della zona di produzione interessata. Per le DOCG tale documentazione
deve comprovare la rinomanza acquisita dal prodotto a livello
nazionale ed internazionale.
i) relazione socio-economica contenente almeno le seguenti
informazioni:
- livello della produzione attuale, suddiviso per le tipologie
previste nella proposta di disciplinare, e relativa struttura
produttiva;
- potenzialita' produttiva del territorio e di
commercializzazione del prodotto;
l) cartografia in scala adeguata a consentire l'individuazione
precisa della zona di produzione e dei suoi confini;
m) ricevuta del versamento della tassa destinata a coprire le
spese a norma dell'art. 118 unvicies del reg. (CE) n. 1234/2007.
L'importo e le modalita' di versamento della predetta tassa sono
fissati con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari
e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle
finanze.
3. La documentazione di cui al comma 2, lettere e), f), g), h), i),
deve essere presentata anche in formato elettronico. La
documentazione di cui al comma 2, lettera l), puo' essere presentata
in formato elettronico, anche come quadro d'insieme.
4. La domanda di cui al comma 1 deve essere presentata in regola
con le norme sul bollo di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 recante disciplina dell'imposta di
bollo e successive modifiche e firmata dal legale rappresentante
dell'Associazione richiedente. La stessa domanda e' presentata
conformemente alle previsioni di cui al decreto del Presidente della
Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, recante testo unico delle
disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione
amministrativa, e successive modifiche.