Art. 5
Disciplinare di produzione
1. Il disciplinare di produzione, deve contenere:
a) tutti gli elementi di cui all'art. 118 quater, par. 2, del
regolamento (CE) n. 1234/2007;
b) gli eventuali elementi idonei all'identificazione della
Denominazione per la quale si chiede la protezione, anche mediante la
definizione di un segno identificativo o logo, costituito da un segno
grafico e/o da una dicitura, dei quali devono essere fornite le
dimensioni, il tipo di carattere e gli indici colorimetrici; per ogni
utilizzazione devono essere comunque rispettate le proporzioni
rispetto al segno identificativo o logo approvato.
2. Il segno o logo di cui al comma 1, lett. b) deve possedere i
requisiti della originalita', della capacita' distintiva e della
conformita' ai principi della legislazione vigente riguardanti
l'ordine pubblico ed il buon costume.
3. L'utilizzazione di un marchio gia' registrato puo' essere
consentito, se ritenuto idoneo, a condizione dell'esplicita rinuncia
a titolo gratuito del suo titolare, a far data dal riconoscimento
della Denominazione interessata.