Art. 6
Esame domanda da parte della regione
1. Entro 90 giorni dalla ricezione della domanda, la Regione,
previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta presentazione
della stessa domanda sul B.U.R., effettuate le opportune
consultazioni sul territorio, accerta e valuta:
a) la legittimazione del soggetto richiedente ed i relativi
requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi
di cui all'articolo 4, lett. d), alla documentazione comprovante
l'esercizio delle deleghe;
b) la completezza della documentazione come individuata
all'articolo 4, comma 2, e la sua rispondenza ai requisiti ed alle
condizioni previste dal reg. (CE) n. 1234/2007;
c) la rispondenza del disciplinare alle norme del reg. (CE) n.
1234/2007, delle relative norme comunitarie applicative e delle
vigenti norme nazionali.
2. Le eventuali osservazioni sono comunicate al soggetto
richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla Regione adeguati
elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero la
mancata rimozione delle cause sulle quali si fondano i rilievi,
comporta il parere negativo sulla domanda da parte della Regione.
3. Terminata l'istruttoria di cui ai comma 1 e 2, la Regione
trasmette al Ministero la documentazione di cui all'articolo 4,
corredata dal proprio parere e dall'estratto del B.U.R. contenente
l'avviso di cui al comma 1.