Art. 6 
 
 
                Esame domanda da parte della regione 
 
  1. Entro 90 giorni  dalla  ricezione  della  domanda,  la  Regione,
previo pubblicazione dell'avviso relativo all'avvenuta  presentazione
della  stessa   domanda   sul   B.U.R.,   effettuate   le   opportune
consultazioni sul territorio, accerta e valuta: 
    a) la legittimazione  del  soggetto  richiedente  ed  i  relativi
requisiti di rappresentativita', con particolare riguardo, per i casi
di cui all'articolo 4,  lett.  d),  alla  documentazione  comprovante
l'esercizio delle deleghe; 
    b)  la  completezza   della   documentazione   come   individuata
all'articolo 4, comma 2, e la sua rispondenza ai  requisiti  ed  alle
condizioni previste dal reg. (CE) n. 1234/2007; 
    c) la rispondenza del disciplinare alle norme del  reg.  (CE)  n.
1234/2007, delle  relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle
vigenti norme nazionali. 
  2.  Le  eventuali  osservazioni   sono   comunicate   al   soggetto
richiedente. Il soggetto richiedente fornisce alla  Regione  adeguati
elementi di risposta entro 90 giorni. La mancata risposta, ovvero  la
mancata rimozione delle cause  sulle  quali  si  fondano  i  rilievi,
comporta il parere negativo sulla domanda da parte della Regione. 
  3. Terminata l'istruttoria di cui  ai  comma  1  e  2,  la  Regione
trasmette al Ministero  la  documentazione  di  cui  all'articolo  4,
corredata dal proprio parere e dall'estratto  del  B.U.R.  contenente
l'avviso di cui al comma 1.