Art. 7
Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato
1. Entro 45 giorni dalla presa in carico della documentazione di
cui all'articolo 6, comma 3, il Ministero, anche avvalendosi del
Comitato, verifica la completezza e la rispondenza della stessa
documentazione alle disposizioni del reg. (CE) n. 1234/2007, delle
relative norme comunitarie applicative e delle vigenti norme
nazionali.
2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma 1, il
Ministero d'intesa con la Regione ed il soggetto richiedente, convoca
entro 60 giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in
particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il Ministero invita
altresi' la Regione e il soggetto richiedente a darne comunicazione
agli enti territoriali, alle organizzazioni professionali e di
categoria ed ai produttori ed agli operatori economici interessati.
Gli stessi soggetti devono assicurare - con evidenze oggettive,
fornite preliminarmente all'inizio della riunione di pubblico
accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante la
diramazione di avvisi, l'affissione di manifesti o altri mezzi
equivalenti. Le modalita' e l'ampiezza della divulgazione devono
essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione.
3. Scopo della riunione di pubblico accertamento e' quello di
permettere al Ministero, in quanto soggetto responsabile della
dichiarazione di cui all'art. 118 septies, paragrafo 5, lettera b)
del reg. (CE) n. 1234/2007, di verificare la rispondenza della
disciplina proposta agli usi leali e costanti previsti dal
regolamento in questione.
4. Alla riunione di cui al comma 2, aperta a tutti i soggetti
interessati, dei quali deve essere registrata la presenza e per i
quali deve essere disponibile copia del disciplinare oggetto della
discussione, partecipano, almeno un rappresentante del Comitato e
almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della Regione,
con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i
lavori, di acquisire eventuali osservazioni e di verbalizzare la
riunione.
5. Successivamente alla riunione di pubblico accertamento, il
Ministero sottopone la domanda al Comitato nella prima riunione
plenaria utile, il quale esprime il proprio parere e formula la
proposta di disciplinare aggiornata.
6. Qualora, in caso di esito negativo della verifica di cui al
comma 1, nonche' nel merito di taluni aspetti connessi al
procedimento di cui al presente articolo, si renda necessaria una
valutazione congiunta con la Regione, il Ministero, anche su
richiesta della stessa Regione, convoca una Conferenza dei servizi,
alla quale puo' assistere il soggetto richiedente. In caso di esito
negativo della Conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e
contro il relativo provvedimento e' ammesso il ricorso in sede
giurisdizionale.