Art. 7 
 
 
         Esame domanda da parte del Ministero e del Comitato 
 
  1. Entro 45 giorni dalla presa in carico  della  documentazione  di
cui all'articolo 6, comma 3,  il  Ministero,  anche  avvalendosi  del
Comitato, verifica la  completezza  e  la  rispondenza  della  stessa
documentazione alle disposizioni del reg. (CE)  n.  1234/2007,  delle
relative  norme  comunitarie  applicative  e  delle   vigenti   norme
nazionali. 
  2. In caso di esito positivo della verifica di cui al comma  1,  il
Ministero d'intesa con la Regione ed il soggetto richiedente, convoca
entro 60 giorni, la riunione di pubblico accertamento, concordando in
particolare la data, l'ora, il luogo e la sede. Il  Ministero  invita
altresi' la Regione e il soggetto richiedente a  darne  comunicazione
agli  enti  territoriali,  alle  organizzazioni  professionali  e  di
categoria ed ai produttori ed agli operatori  economici  interessati.
Gli stessi soggetti  devono  assicurare  -  con  evidenze  oggettive,
fornite  preliminarmente  all'inizio  della  riunione   di   pubblico
accertamento - la massima divulgazione dell'evento anche mediante  la
diramazione di  avvisi,  l'affissione  di  manifesti  o  altri  mezzi
equivalenti. Le modalita'  e  l'ampiezza  della  divulgazione  devono
essere coerenti con l'areale interessato dalla produzione. 
  3. Scopo della riunione  di  pubblico  accertamento  e'  quello  di
permettere  al  Ministero,  in  quanto  soggetto  responsabile  della
dichiarazione di cui all'art. 118 septies, paragrafo  5,  lettera  b)
del reg. (CE)  n.  1234/2007,  di  verificare  la  rispondenza  della
disciplina  proposta  agli  usi  leali  e   costanti   previsti   dal
regolamento in questione. 
  4. Alla riunione di cui al comma  2,  aperta  a  tutti  i  soggetti
interessati, dei quali deve essere registrata la  presenza  e  per  i
quali deve essere disponibile copia del  disciplinare  oggetto  della
discussione, partecipano, almeno un  rappresentante  del  Comitato  e
almeno un funzionario del Ministero ed un funzionario della  Regione,
con il compito di accertare la regolare convocazione, di coordinare i
lavori, di acquisire eventuali  osservazioni  e  di  verbalizzare  la
riunione. 
  5. Successivamente  alla  riunione  di  pubblico  accertamento,  il
Ministero sottopone la  domanda  al  Comitato  nella  prima  riunione
plenaria utile, il quale esprime  il  proprio  parere  e  formula  la
proposta di disciplinare aggiornata. 
  6. Qualora, in caso di esito negativo  della  verifica  di  cui  al
comma  1,  nonche'  nel  merito  di  taluni   aspetti   connessi   al
procedimento di cui al presente articolo,  si  renda  necessaria  una
valutazione  congiunta  con  la  Regione,  il  Ministero,  anche   su
richiesta della stessa Regione, convoca una Conferenza  dei  servizi,
alla quale puo' assistere il soggetto richiedente. In caso  di  esito
negativo della Conferenza, il procedimento e' da ritenersi concluso e
contro il relativo  provvedimento  e'  ammesso  il  ricorso  in  sede
giurisdizionale.