Art. 9 
 
 
Trasmissione  della  domanda  di  protezione  alla  UE   e   relativi
                      adempimenti del Ministero 
 
  1. Terminata la procedura di cui all'articolo 8, il Ministero: 
    a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare  di
produzione sul sito Internet del Ministero stesso; 
    b) trasmette alla Commissione Europea la  domanda  di  protezione
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 118 septies,  par.
5, lett. b) del Reg. (CE) n. 1234/2007. 
  2. Nel corso della procedura a  livello  comunitario  di  cui  agli
articoli 118 octies, 118  nonies  e  118  decies  del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla
domanda di protezione, il Ministero invia le  relative  comunicazioni
al soggetto richiedente ed alla Regione. 
  3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito
dell'avvenuta pubblicazione  sulla  G.U.  dell'Unione  europea  della
decisione della Commissione di  conferimento  della  protezione  alla
denominazione e della relativa  iscrizione  della  denominazione  nel
registro  di  cui  all'articolo  118  quindecies  del  Reg.  (CE)  n.
1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito  Internet  del
Ministero stesso e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla  Commissione
U.E.