Art. 9
Trasmissione della domanda di protezione alla UE e relativi
adempimenti del Ministero
1. Terminata la procedura di cui all'articolo 8, il Ministero:
a) provvede a pubblicare il documento unico e il disciplinare di
produzione sul sito Internet del Ministero stesso;
b) trasmette alla Commissione Europea la domanda di protezione
unitamente alla documentazione di cui all'articolo 118 septies, par.
5, lett. b) del Reg. (CE) n. 1234/2007.
2. Nel corso della procedura a livello comunitario di cui agli
articoli 118 octies, 118 nonies e 118 decies del Reg. (CE) n.
1234/2007, nel caso in cui siano proposte osservazioni in merito alla
domanda di protezione, il Ministero invia le relative comunicazioni
al soggetto richiedente ed alla Regione.
3. Terminata con esito positivo la procedura comunitaria, a seguito
dell'avvenuta pubblicazione sulla G.U. dell'Unione europea della
decisione della Commissione di conferimento della protezione alla
denominazione e della relativa iscrizione della denominazione nel
registro di cui all'articolo 118 quindecies del Reg. (CE) n.
1234/2007, il Ministero provvede a pubblicare sul sito Internet del
Ministero stesso e sulla Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana
il disciplinare di produzione cosi' come approvato dalla Commissione
U.E.