LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE
Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 4;
Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione;
Visto il testo unico delle leggi della Corte dei conti approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive modificazioni
e integrazioni;
Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni;
Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive
modificazioni e integrazioni;
Visto il regolamento (n. 14/2000) per l'organizzazione delle
funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle Sezioni
riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e
integrazioni;
Visto il regolamento (1/2001) concernente la disciplina
dell'autonomia finanziaria della Corte dei conti, deliberato dalle
Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del 14 dicembre
2000;
Visto il regolamento (1/2010) per l'organizzazione ed il
funzionamento degli uffici amministrativi e degli altri uffici con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della Corte dei
conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio
2010;
Ritenuto di dover provvedere alla revisione e all'aggiornamento del
vigente regolamento relativo ai procedimenti amministrativi di
competenza della Corte dei conti, deliberato dalle Sezioni riunite
nell'adunanza del 6 luglio 1995, al fine di adeguarlo, tenendo
altresi' conto del nuovo assetto organizzativo e funzionale della
Corte dei conti stessa, alle intervenute modifiche del quadro
normativo in materia di procedimento amministrativo;
Delibera
il seguente regolamento:
Art. 1
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica ai procedimenti
amministrativi di competenza della Corte dei conti, sia che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che debbano
essere promossi d'ufficio.
2. I procedimenti di competenza della Corte dei conti devono
concludersi con un provvedimento emanato nel termine stabilito, per
ciascun provvedimento, nell' "Elenco dei procedimenti amministrativi
di competenza della Corte dei conti i cui termini sono stabiliti
dalla legge" (allegato), che costituisce parte integrante del
presente regolamento e che contiene, altresi', l'indicazione
dell'organo od ufficio competente e delle fonti normative. In caso di
mancata inclusione del procedimento nell'elenco allegato, lo stesso
si concludera' nel termine previsto da altra fonte legislativa o
regolamentare o, in mancanza, nel termine di trenta giorni di cui
all'art. 2 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni.
3. Il presente regolamento e' diretto per quanto riguarda il
diritto di informazione degli interessati, alle sezioni di controllo,
alle segreterie delle sezioni giurisdizionali, delle procure, agli
uffici di controllo ed all'ufficio per le relazioni con il pubblico.