LA CORTE DEI CONTI A SEZIONI RIUNITE 
 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni ed in particolare gli artt. 2 e 4; 
  Visto l'art. 100, ultimo comma, della Costituzione; 
  Visto il testo unico delle leggi della Corte  dei  conti  approvato
con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214 e successive  modificazioni
e integrazioni; 
  Visto l'art. 4, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445 e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  regolamento  (n.  14/2000)  per  l'organizzazione  delle
funzioni di controllo della Corte dei conti deliberato dalle  Sezioni
riunite nell'adunanza del 16 giugno 2000 e successive modificazioni e
integrazioni; 
  Visto   il   regolamento   (1/2001)   concernente   la   disciplina
dell'autonomia finanziaria della Corte dei  conti,  deliberato  dalle
Sezioni riunite della Corte dei conti nell'adunanza del  14  dicembre
2000; 
  Visto  il  regolamento  (1/2010)   per   l'organizzazione   ed   il
funzionamento degli uffici amministrativi e degli  altri  uffici  con
compiti strumentali e di supporto alle attribuzioni della  Corte  dei
conti, deliberato dalle Sezioni riunite nella adunanza del 25 gennaio
2010; 
  Ritenuto di dover provvedere alla revisione e all'aggiornamento del
vigente  regolamento  relativo  ai  procedimenti  amministrativi   di
competenza della Corte dei conti, deliberato  dalle  Sezioni  riunite
nell'adunanza del 6  luglio  1995,  al  fine  di  adeguarlo,  tenendo
altresi' conto del nuovo assetto  organizzativo  e  funzionale  della
Corte  dei  conti  stessa,  alle  intervenute  modifiche  del  quadro
normativo in materia di procedimento amministrativo; 
 
                              Delibera 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                       Ambito di applicazione 
 
  1.   Il   presente   regolamento   si   applica   ai   procedimenti
amministrativi  di  competenza  della  Corte  dei  conti,   sia   che
conseguano obbligatoriamente ad iniziativa di parte, sia che  debbano
essere promossi d'ufficio. 
  2. I procedimenti  di  competenza  della  Corte  dei  conti  devono
concludersi con un provvedimento emanato nel termine  stabilito,  per
ciascun provvedimento, nell' "Elenco dei procedimenti  amministrativi
di competenza della Corte dei conti  i  cui  termini  sono  stabiliti
dalla  legge"  (allegato),  che  costituisce  parte  integrante   del
presente  regolamento  e  che   contiene,   altresi',   l'indicazione
dell'organo od ufficio competente e delle fonti normative. In caso di
mancata inclusione del procedimento nell'elenco allegato,  lo  stesso
si concludera' nel termine previsto  da  altra  fonte  legislativa  o
regolamentare o, in mancanza, nel termine di  trenta  giorni  di  cui
all'art.  2  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive
modificazioni e integrazioni. 
  3. Il presente  regolamento  e'  diretto  per  quanto  riguarda  il
diritto di informazione degli interessati, alle sezioni di controllo,
alle segreterie delle sezioni giurisdizionali,  delle  procure,  agli
uffici di controllo ed all'ufficio per le relazioni con il pubblico.