Art. 10 
 
 
      1. Integrazione e modificazione del presente regolamento 
 
  2. I termini  e  i  responsabili  dei  procedimenti  amministrativi
individuati successivamente  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente regolamento saranno disciplinati  con  apposito  regolamento
integrativo. 
  Entro due anni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  del  presente
regolamento e, successivamente, ogni tre anni,  la  Corte  dei  conti
verifica lo stato di attuazione della normativa  emanata  e  apporta,
nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.