Art. 10
1. Integrazione e modificazione del presente regolamento
2. I termini e i responsabili dei procedimenti amministrativi
individuati successivamente alla data di entrata in vigore del
presente regolamento saranno disciplinati con apposito regolamento
integrativo.
Entro due anni dalla data di entrata in vigore del presente
regolamento e, successivamente, ogni tre anni, la Corte dei conti
verifica lo stato di attuazione della normativa emanata e apporta,
nelle prescritte forme, le modificazioni ritenute necessarie.