Art. 11
Pubblicita' aggiuntiva
1. Il presente regolamento e' reso pubblico mediante forme e
modalita' stabilite dalla Corte dei conti. Le stesse forme e
modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.
2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative
responsabili dell'istruttoria e del procedimento, nonche' del
provvedimento finale in relazione a ciascun tipo di procedimento
amministrativo.