Art. 11 
 
 
                       Pubblicita' aggiuntiva 
 
  1. Il presente  regolamento  e'  reso  pubblico  mediante  forme  e
modalita'  stabilite  dalla  Corte  dei  conti.  Le  stesse  forme  e
modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni. 
  2. Gli uffici tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse
appositi elenchi recanti  l'indicazione  delle  unita'  organizzative
responsabili  dell'istruttoria  e  del  procedimento,   nonche'   del
provvedimento finale in relazione  a  ciascun  tipo  di  procedimento
amministrativo.