Art. 12
Norma transitoria
1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai
procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati
dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso o a quelli in corso
alla medesima data, qualora non siano ancora trascorsi i tempi
massimi indicati per ciascuna tipologia. I tempi di conclusione
previsti dal regolamento in data 6 luglio 1995 si applicano ai
procedimenti in corso solo se piu' lunghi rispetto a quelli del
presente regolamento per la stessa tipologia.