Art. 12 
 
 
                          Norma transitoria 
 
  1.  Le  disposizioni  del  presente  regolamento  si  applicano  ai
procedimenti amministrativi indicati nelle tabelle allegate, iniziati
dopo l'entrata in vigore del regolamento stesso o a quelli  in  corso
alla medesima data,  qualora  non  siano  ancora  trascorsi  i  tempi
massimi indicati per  ciascuna  tipologia.  I  tempi  di  conclusione
previsti dal regolamento in  data  6  luglio  1995  si  applicano  ai
procedimenti in corso solo se  piu'  lunghi  rispetto  a  quelli  del
presente regolamento per la stessa tipologia.