Art. 3
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di
parte
1. Per i procedimenti a iniziativa di parte il termine iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza.
2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei modi
stabiliti dalla Corte dei conti, ove determinati e portati a idonea
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei requisiti e
delle condizioni richiesti dalla legge o da regolamento per
l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via
telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste
dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
3. All'atto della presentazione della domanda e' rilasciata
all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni. Le dette indicazioni sono
comunque fornite all'atto dell'avvio del procedimento di cui all'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o
istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, la
ricevuta e' sostituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per
via telematica si applica il disposto di cui all'art. 45 del decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82.
4. Ove la domanda dell'interessato sia ritenuta irregolare o
incompleta, il responsabile del procedimento ne da' comunicazione
all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause
dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi il termine
decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.
5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di
procedere agli accertamenti d'ufficio previsti dal decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni e integrazioni nonche' il disposto di cui all'art. 18
della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni.