Art. 3 
 
 
Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti  a  iniziativa  di
                                parte 
 
  1. Per i procedimenti a iniziativa di  parte  il  termine  iniziale
decorre dalla data di ricevimento della domanda o istanza. 
  2. La domanda o istanza deve essere redatta nelle forme e nei  modi
stabiliti dalla Corte dei conti, ove determinati e portati  a  idonea
conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista
documentazione, dalla quale risulti la sussistenza  dei  requisiti  e
delle  condizioni  richiesti  dalla  legge  o  da   regolamento   per
l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax  o  per  via
telematica  sono  valide  in  presenza  delle  condizioni   richieste
dall'art. 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  3.  All'atto  della  presentazione  della  domanda  e'   rilasciata
all'interessato  una  ricevuta,   contenente,   ove   possibile,   le
indicazioni di cui all'art. 8 della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni e integrazioni. Le  dette  indicazioni  sono
comunque fornite all'atto dell'avvio del procedimento di cui all'art.
7 della legge 7 agosto 1990, n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni e dell'art. 4 del presente regolamento. Per le domande o
istanze inviate a mezzo raccomandata con avviso  di  ricevimento,  la
ricevuta e' sostituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per
via telematica si applica il disposto di cui all'art. 45 del  decreto
legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 
  4. Ove  la  domanda  dell'interessato  sia  ritenuta  irregolare  o
incompleta, il responsabile del  procedimento  ne  da'  comunicazione
all'istante   entro   sessanta    giorni,    indicando    le    cause
dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi  il  termine
decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata. 
  5. Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il  dovere  di
procedere  agli  accertamenti  d'ufficio  previsti  dal  decreto  del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000,  n.  445  e  successive
modificazioni e integrazioni nonche' il disposto di cui  all'art.  18
della legge 7 agosto  1990,  n.  241  e  successive  modificazioni  e
integrazioni.