Art. 4
Comunicazione dell'inizio del procedimento
1. Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da
particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre
effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia
prevista da legge o regolamento nonche' ai soggetti, individuati
facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento possa derivare
un pregiudizio.
2. I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del
procedimento, mediante comunicazione personale contenente, ove gia'
non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le indicazioni di cui
all'art. 8 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive
modificazioni e integrazioni. Qualora per il numero degli aventi
titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di
essi, particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano
particolari esigenze di celerita' il responsabile del procedimento
procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni mediante forme di
pubblicita' da attuarsi con l'affissione e la pubblicazione di
apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, negli
albi appositamente istituiti in tutte le sedi della Corte dei conti
ovvero attraverso l'uso della telematica, previa adozione delle
misure organizzative di cui all'art. 59 del decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni.
3. L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione
puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo dai
soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato nel procedimento, nel termine di venti
giorni
4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente art. 3 in ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.