Art. 4 
 
 
             Comunicazione dell'inizio del procedimento 
 
  1.  Salvo  che  sussistano  ragioni  di  impedimento  derivanti  da
particolari esigenze di celerita', il responsabile  del  procedimento
da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei
confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato  a  produrre
effetti, ai  soggetti  la  cui  partecipazione  al  procedimento  sia
prevista da legge o  regolamento  nonche'  ai  soggetti,  individuati
facilmente individuabili, ai quali dal provvedimento  possa  derivare
un pregiudizio. 
  2. I soggetti di cui al comma 1 sono  resi  edotti  dell'avvio  del
procedimento, mediante comunicazione personale contenente,  ove  gia'
non rese note ai sensi dell'art. 3, comma 3, le  indicazioni  di  cui
all'art.  8  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive
modificazioni e integrazioni. Qualora  per  il  numero  degli  aventi
titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di
essi, particolarmente gravosa, nonche'  nei  casi  in  cui  vi  siano
particolari esigenze di celerita' il  responsabile  del  procedimento
procede ai sensi dell'art. 8, comma 3, della legge 7 agosto 1990,  n.
241 e successive  modificazioni  e  integrazioni  mediante  forme  di
pubblicita' da  attuarsi  con  l'affissione  e  la  pubblicazione  di
apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, negli
albi appositamente istituiti in tutte le sedi della Corte  dei  conti
ovvero attraverso  l'uso  della  telematica,  previa  adozione  delle
misure organizzative di cui all'art. 59 del  decreto  del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni
e integrazioni. 
  3. L'omissione, il ritardo o  l'incompletezza  della  comunicazione
puo' essere fatta valere, anche nel corso del procedimento, solo  dai
soggetti che abbiano titolo  alla  comunicazione  medesima,  mediante
segnalazione scritta al dirigente preposto  all'unita'  organizzativa
competente, il quale e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti  o
ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per
l'intervento del privato  nel  procedimento,  nel  termine  di  venti
giorni 
  4. Resta fermo quanto stabilito dal precedente  art.  3  in  ordine
alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.