Art. 5
Partecipazione al procedimento
1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni, presso ciascuna delle
sedi della Corte dei conti sono rese note, mediante affissione negli
albi di cui al precedente art. 4, comma 2, ovvero attraverso l'uso
della telematica, o con altre idonee forme di pubblicita', le
modalita' per prendere visione degli atti del procedimento.
2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni, coloro che hanno
titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie e
documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per la
durata del procedimento, sempre che il procedimento stesso non sia
gia' concluso. La presentazione di memorie e documenti oltre detto
termine non puo' comunque determinare lo spostamento del termine
finale.
3. L'atto di intervento dei soggetti di cui al comma precedente
deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione del
procedimento al quale e' riferito l'intervento, i motivi, le
generalita' e il domicilio dell'interveniente.
4. Nei procedimenti ad istanza di parte il responsabile del
procedimento o l'autorita' competente, prima della formale adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il temine di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno
il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni,
eventualmente corredate da documenti. La comunicazione di cui al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del termine di cui al
secondo periodo. Dell'eventuale mancato accoglimento di tali
osservazioni e' data ragione nella motivazione del provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano
alle procedure concorsuali.