Art. 5 
 
 
                   Partecipazione al procedimento 
 
  1. Ai sensi dell'art. 10, lettera a), della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni, presso ciascuna  delle
sedi della Corte dei conti sono rese note, mediante affissione  negli
albi di cui al precedente art. 4, comma 2,  ovvero  attraverso  l'uso
della telematica,  o  con  altre  idonee  forme  di  pubblicita',  le
modalita' per prendere visione degli atti del procedimento. 
  2. Ai sensi dell'art. 10, lettera b), della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive  modificazioni  e  integrazioni,  coloro  che  hanno
titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie  e
documenti entro un termine pari a due terzi di quello fissato per  la
durata del procedimento, sempre che il procedimento  stesso  non  sia
gia' concluso. La presentazione di memorie e  documenti  oltre  detto
termine non puo' comunque  determinare  lo  spostamento  del  termine
finale. 
  3. L'atto di intervento dei soggetti di  cui  al  comma  precedente
deve contenere tutti gli elementi utili  per  la  individuazione  del
procedimento  al  quale  e'  riferito  l'intervento,  i  motivi,   le
generalita' e il domicilio dell'interveniente. 
  4. Nei  procedimenti  ad  istanza  di  parte  il  responsabile  del
procedimento o l'autorita' competente, prima della  formale  adozione
di un provvedimento negativo, comunica tempestivamente agli istanti i
motivi che ostano all'accoglimento della domanda. Entro il temine  di
dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli  istanti  hanno
il  diritto  di  presentare  per  iscritto  le   loro   osservazioni,
eventualmente corredate da documenti.  La  comunicazione  di  cui  al
primo periodo interrompe i termini per concludere il procedimento che
iniziano nuovamente a decorrere dalla  data  di  presentazione  delle
osservazioni o, in mancanza, dalla scadenza del  termine  di  cui  al
secondo  periodo.  Dell'eventuale  mancato   accoglimento   di   tali
osservazioni e' data  ragione  nella  motivazione  del  provvedimento
finale. Le disposizioni di cui al presente  comma  non  si  applicano
alle procedure concorsuali.