Art. 6 
 
 
                   Termine finale del procedimento 
 
  1. I termini per la conclusione  dei  procedimenti  si  riferiscono
alla  data  di  adozione  del  provvedimento  ovvero,  nel  caso   di
provvedimenti  recettivi,   alla   data   di   notificazione   o   di
comunicazione al destinatario. 
  2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al  di  fuori  delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni , siano  di  competenza
di altre amministrazioni, il termine  finale  del  procedimento  deve
intendersi di regola comprensivo dei periodi di tempo  necessari  per
l'espletamento delle fasi stesse. 
  3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi  e
la loro scadenza non esonera  la  Corte  dei  conti  dall'obbligo  di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine. 
  4. Nei casi in cui il  controllo  sugli  atti  dell'amministrazione
procedente abbia carattere preventivo, il periodo di  tempo  relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia  del  provvedimento  non  e'
computato ai fini del termine di  conclusione  del  procedimento.  In
calce al provvedimento soggetto al  controllo  deve  essere  indicato
l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove  previsti,
entro cui lo stesso deve essere esercitato. 
  5. Ove  non  sia  diversamente  disposto,  per  i  procedimenti  di
modifica di  provvedimenti  gia'  emanati  si  applicano  gli  stessi
termini finali indicati per il procedimento principale. 
  6.  Quando  specifiche  disposizioni  prevedano  che   la   domanda
dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso
di un determinato tempo dalla  presentazione  della  domanda  stessa,
l'Amministrazione, ove intenda adottare una determinazione  espressa,
deve provvedervi entro il termine  previsto  per  la  formazione  del
silenzio- rifiuto o del silenzio- assenso. Quando la legge stabilisca
nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto,
i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono  integrati  o
modificati in conformita'. 
  7. La mancata emanazione del provvedimento nei termini  costituisce
elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale. 
  8. Ai sensi dell'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n.  241,  le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo  1,  comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno  ingiusto  cagionato  in
conseguenza  dell'inosservanza  dolosa  o  colposa  del  termine   di
conclusione del procedimento.