Art. 6
Termine finale del procedimento
1. I termini per la conclusione dei procedimenti si riferiscono
alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di
provvedimenti recettivi, alla data di notificazione o di
comunicazione al destinatario.
2. Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle
ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni e integrazioni , siano di competenza
di altre amministrazioni, il termine finale del procedimento deve
intendersi di regola comprensivo dei periodi di tempo necessari per
l'espletamento delle fasi stesse.
3. I termini di cui ai commi 1 e 2 costituiscono termini massimi e
la loro scadenza non esonera la Corte dei conti dall'obbligo di
provvedere con ogni sollecitudine, fatta salva ogni altra conseguenza
dell'inosservanza del termine.
4. Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'amministrazione
procedente abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo
alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e'
computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. In
calce al provvedimento soggetto al controllo deve essere indicato
l'organo competente al controllo medesimo e i termini, ove previsti,
entro cui lo stesso deve essere esercitato.
5. Ove non sia diversamente disposto, per i procedimenti di
modifica di provvedimenti gia' emanati si applicano gli stessi
termini finali indicati per il procedimento principale.
6. Quando specifiche disposizioni prevedano che la domanda
dell'interessato si intenda respinta o accolta dopo l'inutile decorso
di un determinato tempo dalla presentazione della domanda stessa,
l'Amministrazione, ove intenda adottare una determinazione espressa,
deve provvedervi entro il termine previsto per la formazione del
silenzio- rifiuto o del silenzio- assenso. Quando la legge stabilisca
nuovi casi o nuovi termini di silenzio-assenso o di silenzio-rifiuto,
i termini contenuti nelle tabelle allegate si intendono integrati o
modificati in conformita'.
7. La mancata emanazione del provvedimento nei termini costituisce
elemento di valutazione della responsabilita' dirigenziale.
8. Ai sensi dell'art. 2-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, le
pubbliche amministrazioni e i soggetti di cui all'articolo 1, comma
1-ter, sono tenuti al risarcimento del danno ingiusto cagionato in
conseguenza dell'inosservanza dolosa o colposa del termine di
conclusione del procedimento.