Art. 7
Acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche di
organi od enti appositi
1. Ove sia sentito un organo consultivo e il parere non intervenga
entro il termine stabilito dalla legge o regolamento o entro i
termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e 4, della
legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e
integrazioni, la Corte dei conti puo' procedere indipendentemente
dall'acquisizione del parere. Qualora il responsabile del
procedimento ritenga di non avvalersi di tale facolta', partecipa
agli interessati la determinazione di attendere il parere per un
ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del
termine finale del procedimento, ma che non puo' comunque essere
superiore ad altri 20 giorni.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni,
l'Amministrazione procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore
periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il
parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori informandone
gli interessati.
3. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e questi non provvedano e non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui
all'art. 17, commi 1 e 3, della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni, il responsabile del
procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche agli organismi
di cui al primo comma dello stesso art. 17 e partecipa agli
interessati l'intervenuta richiesta. Il Presidente della Corte dei
conti individua, in via generale, gli altri soggetti pubblici che
siano dotati di qualificazione e capacita' tecnica equipollenti
rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile richiedere in
via sostitutiva le valutazioni tecniche stabilendo i termini entro i
quali le stesse devono essere rese; provvede altresi', ove occorra,
ad apportare, con la prescritta forma regolamentare, le conseguenti
modifiche ai termini finali stabiliti nell'elenco allegato alla
presente deliberazione.
4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni si applica la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.