Art. 7 
 
 
Acquisizione obbligatoria di pareri  e  di  valutazioni  tecniche  di
                       organi od enti appositi 
 
  1. Ove sia sentito un organo consultivo e il parere non  intervenga
entro il termine stabilito  dalla  legge  o  regolamento  o  entro  i
termini previsti in via suppletiva dall'art. 16, commi 1 e  4,  della
legge  7  agosto  1990,  n.  241   e   successive   modificazioni   e
integrazioni, la Corte dei  conti  puo'  procedere  indipendentemente
dall'acquisizione   del   parere.   Qualora   il   responsabile   del
procedimento ritenga di non avvalersi  di  tale  facolta',  partecipa
agli interessati la determinazione di  attendere  il  parere  per  un
ulteriore periodo di tempo, che  non  viene  computato  ai  fini  del
termine finale del procedimento, ma  che  non  puo'  comunque  essere
superiore ad altri 20 giorni. 
  2. Nell'ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 16 della legge 7 agosto
1990,   n.   241   e   successive   modificazioni   e   integrazioni,
l'Amministrazione procedente, decorso inutilmente  anche  l'ulteriore
periodo di cui al comma 1, comunica all'organo  interpellato  per  il
parere l'impossibilita' di proseguire i  propri  lavori  informandone
gli interessati. 
  3. Ove per disposizione di legge o di regolamento l'adozione di  un
provvedimento debba essere preceduta dall'acquisizione di valutazioni
tecniche di organi od enti appositi e questi  non  provvedano  e  non
rappresentino esigenze istruttorie ai sensi  e  nei  termini  di  cui
all'art. 17, commi 1 e 3,  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive  modificazioni  e  integrazioni,   il   responsabile   del
procedimento chiede le suddette valutazioni tecniche  agli  organismi
di cui  al  primo  comma  dello  stesso  art.  17  e  partecipa  agli
interessati l'intervenuta richiesta. Il Presidente  della  Corte  dei
conti individua, in via generale, gli  altri  soggetti  pubblici  che
siano dotati  di  qualificazione  e  capacita'  tecnica  equipollenti
rispetto agli organi ordinari, ai quali sia possibile  richiedere  in
via sostitutiva le valutazioni tecniche stabilendo i termini entro  i
quali le stesse devono essere rese; provvede altresi',  ove  occorra,
ad apportare, con la prescritta forma regolamentare,  le  conseguenti
modifiche ai  termini  finali  stabiliti  nell'elenco  allegato  alla
presente deliberazione. 
  4. Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 17 della legge 7 agosto
1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni si applica  la
disposizione di cui al comma 2 del presente articolo.