Art. 9 
 
 
                    Responsabile del procedimento 
 
  1.  Salvo  che  sia   diversamente   disposto,   responsabile   del
procedimento  e'  il  dirigente  preposto  all'unita'   organizzativa
competente. 
  2.  Nel  caso  in  cui  siano   delegate   competenze   funzionali,
responsabile del procedimento e' il dirigente delegato. 
  3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni  del
responsabile  del   procedimento   sono   esercitate   dall'impiegato
immediatamente sotto ordinato. 
  4. Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare  ad
altro    dipendente    addetto    all'unita'    la    responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni  altro  adempimento  inerente  al  singolo
procedimento. In caso di assenza o impedimento  di  quest'ultimo,  il
dirigente  preposto   all'unita'   organizzativa,   riassume,   senza
soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento. 
  5.  Il  responsabile  del  procedimento  esercita  le  attribuzioni
contemplate  dall'art.  6  della  legge  7  agosto  1990,  n.  241  e
successive modificazioni e integrazioni, e dal presente regolamento e
svolge  tutti  gli  altri   compiti   indicati   nelle   disposizioni
organizzative   e   di    servizio,    nonche'    quelli    attinenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive  modificazioni
e integrazioni. 
  6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge  7  agosto  1990,  n.
241,  l'unita'  organizzativa  competente   e   il   nominativo   del
responsabile del procedimento sono  comunicati  ai  soggetti  di  cui
all'articolo 7 della stessa legge n. 241 del 1990 e, a  richiesta,  a
chiunque vi abbia interesse.