Art. 9
Responsabile del procedimento
1. Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del
procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa
competente.
2. Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali,
responsabile del procedimento e' il dirigente delegato.
3. In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del
responsabile del procedimento sono esercitate dall'impiegato
immediatamente sotto ordinato.
4. Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare ad
altro dipendente addetto all'unita' la responsabilita'
dell'istruttoria e di ogni altro adempimento inerente al singolo
procedimento. In caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, il
dirigente preposto all'unita' organizzativa, riassume, senza
soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento.
5. Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni
contemplate dall'art. 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e
successive modificazioni e integrazioni, e dal presente regolamento e
svolge tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni
organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti
all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto del Presidente
della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modificazioni
e integrazioni.
6. Ai sensi dell'art. 5, comma 3, della legge 7 agosto 1990, n.
241, l'unita' organizzativa competente e il nominativo del
responsabile del procedimento sono comunicati ai soggetti di cui
all'articolo 7 della stessa legge n. 241 del 1990 e, a richiesta, a
chiunque vi abbia interesse.