Art. 2 
 
  La consistenza del debito e' ridotta dell'ammontare  corrispondente
al valore nominale dei titoli di cui ai punti a) e b) dell'art. 1 del
presente decreto. 
  Ai capitoli di bilancio  corrispondenti  agli  oneri  dei  prestiti
oggetto della presente  operazione  di  acquisto  sono  apportate  le
conseguenti modifiche.