Art. 2 
 
  Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche  di  cui
all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le  ore  11
del giorno 26 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalita' indicate
negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 24 dicembre 2010. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  Successivamente alla scadenza del termine  di  presentazione  delle
offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita'  di
cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo  decreto  del  24  dicembre
2010. 
  Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.