Art. 2 Le offerte di ogni singolo operatore relative alla tranche di cui all'art. 1 del presente decreto, dovranno pervenire entro le ore 11 del giorno 26 gennaio 2011, con l'osservanza delle modalita' indicate negli articoli 7 e 8 del citato decreto del 24 dicembre 2010. Le offerte non pervenute entro il suddetto termine non verranno prese in considerazione. Successivamente alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, verranno eseguite le operazioni d'asta, con le modalita' di cui agli articoli 9, 10 e 11 del medesimo decreto del 24 dicembre 2010. Di tali operazioni verra' redatto apposito verbale.