Art. 3 
 
  Non appena  ultimate  le  operazioni  di  assegnazione  di  cui  al
precedente  articolo,  avra'  inizio  il  collocamento  della  quarta
tranche dei certificati, per un importo  massimo  del  10  per  cento
dell'ammontare nominale indicato all'art.  1  del  presente  decreto;
tale   tranche   supplementare   sara'   riservata   agli   operatori
«specialisti in titoli di Stato», individuati ai sensi  dell'art.  33
del decreto del Presidente della Repubblica n. 398 del  2003,  citato
nelle premesse, che abbiano partecipato all'asta della terza  tranche
con almeno una richiesta effettuata ad un  prezzo  non  inferiore  al
«prezzo di esclusione». La tranche supplementare verra' assegnata con
le modalita' indicate negli articoli 12 e 13 del citato  decreto  del
24 dicembre 2010, in quanto applicabili, e verra' collocata al prezzo
di aggiudicazione determinato nell'asta relativa alla tranche di  cui
all'art. 1 del presente decreto. 
  Gli   «specialisti»   potranno    partecipare    al    collocamento
supplementare inoltrando le domande di sottoscrizione fino  alle  ore
15,30 del giorno 27 gennaio 2011. 
  Le offerte non pervenute entro il  suddetto  termine  non  verranno
prese in considerazione. 
  L'importo  spettante  di  diritto  a  ciascuno  «specialista»   nel
collocamento supplementare e' pari al  rapporto  fra  il  valore  dei
certificati di cui lo specialista e' risultato  aggiudicatario  nelle
ultime tre aste «ordinarie» dei «CTZ», ivi  compresa  quella  di  cui
all'art. 1  del  presente  decreto,  ed  il  totale  complessivamente
assegnato, nelle medesime aste, agli operatori ammessi a  partecipare
al collocamento supplementare. 
  Delle operazioni di collocamento di cui al presente articolo verra'
redatto apposito verbale.