IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' 
 
 
                           di concerto con 
 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400,  recante  «Disciplina  delle
attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei
Ministri» e successive modificazioni; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive  modificazioni  e
integrazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo  2001,  n.165,  e  successive
modificazioni e integrazioni; 
  Visto il decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  303,  recante
«Ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  Ministri,  a  norma
dell'art.  11  della  legge  15  marzo  1997,  n.  59»  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle  strutture  generali  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia  finanziaria
e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data  7  maggio
2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata  Ministro
senza portafoglio; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro e'  stato  conferito
l'incarico per la gioventu'; 
  Visto il decreto legge 16  maggio  2008,  n.  85,  convertito,  con
modificazione, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha,  tra  l'atro,
attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri  le  funzioni  di
indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
13 giugno 2008  con  il  quale  all'on.le  Giorgia  Meloni  e'  stato
delegato  l'esercizio  delle  funzioni  in   materia   di   politiche
giovanili; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in  data
29  ottobre  2009,  che  ha,  tra  l'altro,   istituito   nell'ambito
dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei  Ministri,  il
Dipartimento della Gioventu'; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  19
dicembre 2008, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  17
dicembre 2009, di  approvazione  del  bilancio  di  previsione  della
Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010; 
  Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge
3 agosto 2007, n.  127,  recante  «Disposizioni  urgenti  in  materia
finanziaria», ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale  prevede
che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte  a
favorire l'accesso al credito dei giovani  di  eta'  compresa  tra  i
diciotto e i quaranta anni e'  istituito  presso  la  Presidenza  del
Consiglio  dei  Ministri,  un  apposito  fondo  rotativo,  dotato  di
personalita' giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani»,
con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007,
2008 e 2009, finalizzato  al  rilascio  di  garanzie  dirette,  anche
fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; 
  Considerato che lo stesso  art.  15,  comma  6,  dispone  che,  con
decreto di natura non  regolamentare  del  Ministro  delle  politiche
giovanili e le  attivita'  sportive,  di  concerto  con  il  Ministro
dell'economia  e  delle  finanze,  sono  stabiliti  i  criteri  e  le
modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di
rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche'  le  modalita'  di
apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei  soggetti
pubblici o privati; 
  Visto il decreto  del  Ministro  delle  politiche  giovanili  e  le
attivita'  sportive,   adottato   di   concerto   con   il   Ministro
dell'economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, che disciplina
le modalita' di attuazione e gestione del Fondo di cui  all'art.  15,
comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007,  n.  81,  convertito  dalla
legge 3 agosto 2007, n. 127; 
  Considerato che, in ragione delle esigenze  di  contenimento  della
finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma  2,
della legge 22 dicembre 2008, n. 203,  recante  disposizioni  per  la
formazione del bilancio annuale  e  pluriennale  dello  Stato  (legge
finanziaria 2009) e del decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
Ministri 19 dicembre 2008 gia' citato, e' stato disposto, a decorrere
dall'anno  2009,  un  definanziamento  del  Fondo  di  cui  al  punto
precedente; 
  Considerato che  pertanto  la  dotazione  finanziaria  del  vigente
decreto  si  compone  di  quanto  residua  dallo  stanziamento   gia'
trasferito al Gestore di cui all'art. 1, comma 4,  del  sopra  citato
decreto  interministeriale  del  6  dicembre  2007,  per  l'esercizio
finanziario 2007,  nonche'  di  quanto  impegnato  contabilmente  per
l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20  milioni  di  euro,
detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in  conseguenza
di crediti ammessi a garanzia, nonche'  le  somme  corrisposte  e  da
corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato; 
  Ritenuto necessario sviluppare  ed  incrementare  le  politiche  in
favore dei giovani e, nello specifico, perseguire  l'obiettivo  della
promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso
al credito agevolato da parte di studenti universitari e  neolaureati
al   fine   dell'apprendimento   e   approfondimento   di    percorsi
professionali e lavorativi; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in  particolare,
l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che «le Amministrazioni dello
Stato, cui sono attribuiti per legge  fondi  o  interventi  pubblici,
possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi
comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale  interamente
pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un  controllo
analogo a quello esercitato su  propri  servizi  e  che  svolgono  la
propria    attivita'    quasi    esclusivamente     nei     confronti
dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di
funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico  delle
risorse finanziarie dei fondi stessi»; 
  Ritenuta la necessita' che l'Amministrazione competente ad  attuare
le  misure  di  cui   al   citato   art.   15,   comma   6,   essendo
istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento  e
non essendo dotata di una struttura  amministrativa  dimensionalmente
adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma  5,  di  una
societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla
stessa l'esecuzione delle attivita' relative alla gestione del «Fondo
per il credito ai giovani»; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Attuazione e gestione 
                        del Fondo di garanzia 
 
  1. Il Fondo  per  il  credito  ai  giovani  (di  seguito  «Fondo»),
istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge  2  luglio
2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, presso  la
Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della  Gioventu'
(di seguito «Dipartimento»), e'  destinato  agli  interventi  di  cui
all'art. 2. 
  2. Le risorse finanziarie del Fondo che alla data di  adozione  del
presente  decreto  risultino   gia'   contabilmente   impegnate   dal
Dipartimento della Gioventu', ivi incluse quelle gia' trasferite,  ma
al contempo risultino non  ancora  utilizzate,  anche  per  oneri  di
gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale del 6
dicembre 2007, nonche' gli eventuali successivi  apporti  finanziari,
di cui all'art. 8, affluiscono tutte in un  apposito  conto  corrente
infruttifero  acceso  presso  la  Tesoreria  centrale  dello   Stato,
intestato alla societa' a capitale interamente  pubblico  di  cui  al
comma 3 (di  seguito:  «Gestore»)  e  da  questi  utilizzato  per  le
finalita' di cui al presente decreto, secondo le  modalita'  indicate
nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresi', e sono  da
considerarsi nella  disponibilita'  del  Fondo,  le  ulteriori  somme
scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal Gestore  a
seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati,
nonche' le somme  recuperate  dal  Gestore  medesimo,  nell'esercizio
della attivita' da esso svolta in attuazione del citato decreto del 6
dicembre 2007. Salvo quanto previsto  dall'articolo  8  in  ordine  a
futuri ulteriori  apporti  finanziari,  le  risorse  finanziarie  del
Fondo, in ogni  caso,  sono  comprese  nei  limiti  delle  risorse  a
legislazione vigente stanziate dall'articolo 15, comma 6  di  cui  al
comma 1, gia' trasferite al bilancio autonomo  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri. 
  3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2  comma  1,
e' il Dipartimento che si avvale, per  le  operazioni  relative  alla
gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo  19,  comma
5,  del  decreto-legge  1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,   con
modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di
una societa' a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione  delle
seguenti attivita': 
    a) esame della documentazione presentata dai soggetti beneficiari
(di seguito  denominati:  «beneficiari»)  e  trasmessa  dai  soggetti
finanziatori, individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto; 
    b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute  in
caso di intervento della  garanzia  del  Fondo,  richiesto  ai  sensi
dell'art. 6; 
    c)  controllo  a  campione  della   veridicita'   dei   documenti
presentati dai soggetti beneficiari del presente decreto; 
    d) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto  per
l'accreditamento dei soggetti beneficiari; 
    e) sviluppo e gestione di un portale di progetto; 
    f)  eventuali  azioni  di  promozione  e  comunicazione,  ove  il
Dipartimento non intenda realizzarle direttamente. 
  4.  Per  l'esecuzione  delle  attivita'  di  cui  al  comma  3,  il
Dipartimento emana un apposito  disciplinare,  da  sottoscrivere  per
accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita'
di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici,  nonche'
le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare
un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri
servizi. In particolare: 
    a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore  poteri  di
indirizzo, impartendo direttive  ed  istruzioni  anche  di  carattere
tecnico-operativo  e  puo'  disporre  ispezioni,  anche  al  fine  di
verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore; 
    b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati  e
le  informazioni   concernenti   la   regolarita',   l'efficienza   e
l'efficacia  del  servizio,  con  la   periodicita'   richiesta   dal
Dipartimento. In  ogni  caso  il  Gestore  e'  tenuto  a  trasmettere
annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai  sensi  degli
articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una  relazione
sull'attivita' della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia
della relazione sull'attivita' di gestione e del connesso  rendiconto
e' inviata all'Ufficio Bilancio e  Ragioneria  della  Presidenza  del
Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2,  lettera  e),  del
decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data  23  luglio
2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della  Presidenza
del Consiglio dei Ministri». 
  5. Il Ministro della Gioventu' stipula altresi' con  l'Associazione
Bancaria  Italiana  (di  seguito  denominata:  «ABI»)   un   apposito
Protocollo di intesa (di seguito  denominato:  «Protocollo»)  con  il
quale viene individuato, sentito il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze,  il   contenuto   di   uno   schema   di   Convenzione,   da
sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di  cui
all'art. 3, al quale questi ultimi possono  volontariamente  aderire.
Il Protocollo prevede  espressamente  che,  per  tutte  le  attivita'
delegate dal Dipartimento  al  Gestore,  quest'ultimo  rappresenta  a
tutti gli effetti il Dipartimento  nei  successivi  rapporti  tra  il
Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori. 
  6.   Alla    copertura    degli    oneri    finanziari    derivanti
dall'espletamento  delle  attivita'  di  cui   al   comma   3,   come
regolamentati dal disciplinare di cui  al  comma  4,  si  provvede  a
valere sulle risorse del Fondo, ad esclusione delle attivita' di  cui
alla lettera a) dello stesso comma 4. Il Disciplinare di cui al comma
4 deve in ogni caso definire,  in  modo  puntuale  e  dettagliato,  i
criteri di quantificazione degli oneri  di  cui  al  presente  comma,
fissandone   un   limite   finanziario   massimo    annuale,    anche
parametrandoli al numero di operazioni per  le  quali  sia  richiesta
l'ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'art.  4  (di  seguito
denominata: «garanzia»),  al  numero  di  operazioni  definitivamente
ammesse alla garanzia ed al numero di azioni di  recupero  intraprese
ai sensi dell'art. 7.