IL MINISTRO DELLA GIOVENTU' di concerto con IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante «Disciplina delle attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri» e successive modificazioni; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, e successive modificazioni e integrazioni; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002 recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 9 dicembre 2002 concernente la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica in data 7 maggio 2008, con il quale l'on.le Giorgia Meloni e' stata nominata Ministro senza portafoglio; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 8 maggio 2008 con il quale al precitato Ministro e' stato conferito l'incarico per la gioventu'; Visto il decreto legge 16 maggio 2008, n. 85, convertito, con modificazione, in legge 14 luglio 2008, n. 121, che ha, tra l'atro, attribuito al Presidente del Consiglio dei Ministri le funzioni di indirizzo e coordinamento in materia di politiche giovanili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 13 giugno 2008 con il quale all'on.le Giorgia Meloni e' stato delegato l'esercizio delle funzioni in materia di politiche giovanili; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 29 ottobre 2009, che ha, tra l'altro, istituito nell'ambito dell'organizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Dipartimento della Gioventu'; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 17 dicembre 2009, di approvazione del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2010; Visto il decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, recante «Disposizioni urgenti in materia finanziaria», ed in particolare l'art. 15, comma 6, il quale prevede che per la realizzazione di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei giovani di eta' compresa tra i diciotto e i quaranta anni e' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, un apposito fondo rotativo, dotato di personalita' giuridica, denominato «Fondo per il credito ai giovani», con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2007, 2008 e 2009, finalizzato al rilascio di garanzie dirette, anche fideiussorie, alle banche e agli intermediari finanziari; Considerato che lo stesso art. 15, comma 6, dispone che, con decreto di natura non regolamentare del Ministro delle politiche giovanili e le attivita' sportive, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalita' di organizzazione e di funzionamento del Fondo medesimo, di rilascio e di operativita' delle garanzie, nonche' le modalita' di apporto di ulteriori risorse al medesimo Fondo da parte dei soggetti pubblici o privati; Visto il decreto del Ministro delle politiche giovanili e le attivita' sportive, adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze in data 6 dicembre 2007, che disciplina le modalita' di attuazione e gestione del Fondo di cui all'art. 15, comma 6, del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127; Considerato che, in ragione delle esigenze di contenimento della finanza pubblica, stante il combinato disposto dell'art. 4, comma 2, della legge 22 dicembre 2008, n. 203, recante disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2009) e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 19 dicembre 2008 gia' citato, e' stato disposto, a decorrere dall'anno 2009, un definanziamento del Fondo di cui al punto precedente; Considerato che pertanto la dotazione finanziaria del vigente decreto si compone di quanto residua dallo stanziamento gia' trasferito al Gestore di cui all'art. 1, comma 4, del sopra citato decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, per l'esercizio finanziario 2007, nonche' di quanto impegnato contabilmente per l'esercizio finanziario 2008, per un totale di 20 milioni di euro, detratte le somme attualmente accantonate dal Gestore in conseguenza di crediti ammessi a garanzia, nonche' le somme corrisposte e da corrispondersi al Gestore in ragione del servizio prestato; Ritenuto necessario sviluppare ed incrementare le politiche in favore dei giovani e, nello specifico, perseguire l'obiettivo della promozione e dell'attuazione di iniziative volte a favorire l'accesso al credito agevolato da parte di studenti universitari e neolaureati al fine dell'apprendimento e approfondimento di percorsi professionali e lavorativi; Visto il decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e, in particolare, l'art. 19, comma 5, il quale stabilisce che «le Amministrazioni dello Stato, cui sono attribuiti per legge fondi o interventi pubblici, possono affidarne direttamente la gestione, nel rispetto dei principi comunitari e nazionali conferenti, a societa' a capitale interamente pubblico, su cui le predette amministrazioni esercitano un controllo analogo a quello esercitato su propri servizi e che svolgono la propria attivita' quasi esclusivamente nei confronti dell'Amministrazione dello Stato. Gli oneri di gestione e le spese di funzionamento degli interventi relativi ai fondi sono a carico delle risorse finanziarie dei fondi stessi»; Ritenuta la necessita' che l'Amministrazione competente ad attuare le misure di cui al citato art. 15, comma 6, essendo istituzionalmente deputata a funzioni di indirizzo e coordinamento e non essendo dotata di una struttura amministrativa dimensionalmente adeguata, si avvalga, ai sensi del citato art. 19, comma 5, di una societa' a capitale interamente pubblico, affidando direttamente alla stessa l'esecuzione delle attivita' relative alla gestione del «Fondo per il credito ai giovani»; Decreta: Art. 1 Attuazione e gestione del Fondo di garanzia 1. Il Fondo per il credito ai giovani (di seguito «Fondo»), istituito ai sensi dell'art. 15, comma 6 del decreto-legge 2 luglio 2007, n. 81, convertito dalla legge 3 agosto 2007, n. 127, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della Gioventu' (di seguito «Dipartimento»), e' destinato agli interventi di cui all'art. 2. 2. Le risorse finanziarie del Fondo che alla data di adozione del presente decreto risultino gia' contabilmente impegnate dal Dipartimento della Gioventu', ivi incluse quelle gia' trasferite, ma al contempo risultino non ancora utilizzate, anche per oneri di gestione, per le iniziative di cui al decreto interministeriale del 6 dicembre 2007, nonche' gli eventuali successivi apporti finanziari, di cui all'art. 8, affluiscono tutte in un apposito conto corrente infruttifero acceso presso la Tesoreria centrale dello Stato, intestato alla societa' a capitale interamente pubblico di cui al comma 3 (di seguito: «Gestore») e da questi utilizzato per le finalita' di cui al presente decreto, secondo le modalita' indicate nel disciplinare di cui al comma 4. Affluiscono, altresi', e sono da considerarsi nella disponibilita' del Fondo, le ulteriori somme scaturenti dallo svincolo degli accantonamenti operati dal Gestore a seguito dell'estinzione dei debiti contratti dai soggetti finanziati, nonche' le somme recuperate dal Gestore medesimo, nell'esercizio della attivita' da esso svolta in attuazione del citato decreto del 6 dicembre 2007. Salvo quanto previsto dall'articolo 8 in ordine a futuri ulteriori apporti finanziari, le risorse finanziarie del Fondo, in ogni caso, sono comprese nei limiti delle risorse a legislazione vigente stanziate dall'articolo 15, comma 6 di cui al comma 1, gia' trasferite al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei Ministri. 3. Soggetto attuatore delle iniziative di cui all'art. 2 comma 1, e' il Dipartimento che si avvale, per le operazioni relative alla gestione amministrativa del Fondo, ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, della prestazione di una societa' a capitale interamente pubblico, per l'esecuzione delle seguenti attivita': a) esame della documentazione presentata dai soggetti beneficiari (di seguito denominati: «beneficiari») e trasmessa dai soggetti finanziatori, individuati ai sensi dell'art. 3 del presente decreto; b) corresponsione ai soggetti finanziatori delle somme dovute in caso di intervento della garanzia del Fondo, richiesto ai sensi dell'art. 6; c) controllo a campione della veridicita' dei documenti presentati dai soggetti beneficiari del presente decreto; d) sviluppo e gestione di un sistema informativo di supporto per l'accreditamento dei soggetti beneficiari; e) sviluppo e gestione di un portale di progetto; f) eventuali azioni di promozione e comunicazione, ove il Dipartimento non intenda realizzarle direttamente. 4. Per l'esecuzione delle attivita' di cui al comma 3, il Dipartimento emana un apposito disciplinare, da sottoscrivere per accettazione dal Gestore, con il quale vengono stabilite le modalita' di svolgimento del servizio e i relativi rapporti economici, nonche' le forme di vigilanza sull'attivita' del Gestore, tali da configurare un controllo analogo a quello che il Dipartimento esercita sui propri servizi. In particolare: a) il Dipartimento esercita nei confronti del Gestore poteri di indirizzo, impartendo direttive ed istruzioni anche di carattere tecnico-operativo e puo' disporre ispezioni, anche al fine di verificare il corretto adempimento dei compiti demandati al Gestore; b) il Gestore e' tenuto a fornire al Dipartimento tutti i dati e le informazioni concernenti la regolarita', l'efficienza e l'efficacia del servizio, con la periodicita' richiesta dal Dipartimento. In ogni caso il Gestore e' tenuto a trasmettere annualmente al Dipartimento ed alla Corte dei conti, ai sensi degli articoli 23 e 24 della legge 23 dicembre 1993, n. 559, una relazione sull'attivita' della gestione svolta ed il connesso rendiconto. Copia della relazione sull'attivita' di gestione e del connesso rendiconto e' inviata all'Ufficio Bilancio e Ragioneria della Presidenza del Consiglio dei Ministri di cui all'art. 2, comma 2, lettera e), del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in data 23 luglio 2002, recante «Ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri». 5. Il Ministro della Gioventu' stipula altresi' con l'Associazione Bancaria Italiana (di seguito denominata: «ABI») un apposito Protocollo di intesa (di seguito denominato: «Protocollo») con il quale viene individuato, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, il contenuto di uno schema di Convenzione, da sottoscriversi, tra il Dipartimento e i soggetti finanziatori di cui all'art. 3, al quale questi ultimi possono volontariamente aderire. Il Protocollo prevede espressamente che, per tutte le attivita' delegate dal Dipartimento al Gestore, quest'ultimo rappresenta a tutti gli effetti il Dipartimento nei successivi rapporti tra il Dipartimento, l'ABI ed i singoli finanziatori. 6. Alla copertura degli oneri finanziari derivanti dall'espletamento delle attivita' di cui al comma 3, come regolamentati dal disciplinare di cui al comma 4, si provvede a valere sulle risorse del Fondo, ad esclusione delle attivita' di cui alla lettera a) dello stesso comma 4. Il Disciplinare di cui al comma 4 deve in ogni caso definire, in modo puntuale e dettagliato, i criteri di quantificazione degli oneri di cui al presente comma, fissandone un limite finanziario massimo annuale, anche parametrandoli al numero di operazioni per le quali sia richiesta l'ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'art. 4 (di seguito denominata: «garanzia»), al numero di operazioni definitivamente ammesse alla garanzia ed al numero di azioni di recupero intraprese ai sensi dell'art. 7.