Art. 11 Disposizione transitoria 1. Vengono comunque fatte salve le garanzie gia' ammesse, entro la data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale, in relazione ai rapporti di credito attivati e da attivarsi in virtu' del decreto abrogato ai sensi dell'art. 10. I connessi oneri, fino all'estinzione dei crediti erogati, sono regolati dal disciplinare di cui all'art. 1, comma 5, e, nelle more della sua emanazione, dalla Convenzione attualmente intercorrente tra il Dipartimento ed il Gestore. Il presente decreto sara' trasmesso ai preposti organi di controllo. Il presente decreto sara' trasmesso agli organi di controllo per la registrazione e la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 19 novembre 2010 Il Ministro della gioventu' Meloni Il Ministro dell'economia e delle finanze Tremonti Registrato alla Corte dei conti il 31 dicembre 2010 Ministeri istituzionali, Presidenza del Consiglio dei Ministri, registro n. 21, foglio n. 230