Art. 2 
 
 
                Operazioni ammissibili alla garanzia 
                              del Fondo 
 
  1.  Sono  ammissibili  alla  garanzia  i   finanziamenti   previsti
nell'ambito di iniziative a  carattere  nazionale  volte  a  favorire
l'accesso al credito dei soggetti di eta' compresa tra i 18  e  i  40
anni (di seguito denominati: «finanziamenti»). 
  2. I finanziamenti ammissibili  alla  garanzia  si  riferiscono  ai
corsi e ai master indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino
ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00  euro).  I
finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a
3.000 euro (tremila/00) e non superiore a 5.000  euro  (cinquemila/00
euro). 
  3. Alla data di presentazione  della  domanda  di  finanziamento  i
beneficiari devono alternativamente: 
    a) risultare: 
      1.  iscritti  ad  un   corso   di   laurea   triennale   ovvero
specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento  delle  tasse
universitarie e in possesso del diploma di scuola  superiore  con  un
voto pari almeno a 75/100; 
      2. iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con  il
pagamento delle tasse universitarie e  in  possesso  del  diploma  di
laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110; 
      3. iscritti ad un Master universitario di primo  o  di  secondo
livello, in regola con il pagamento delle tasse  universitarie  e  in
possesso  del  diploma  di  laurea,   rispettivamente   triennale   o
specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110; 
      4. iscritti ad  un  corso  di  specializzazione  successivo  al
conseguimento della laurea magistrale a ciclo  unico  di  medicina  e
chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento
delle tasse universitarie; 
      5. iscritti ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai  fini
del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale; 
    b) risultare iscritti  ad  un  corso  di  lingue  di  durata  non
inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente  Certificatore»,  tale
qualificato in un provvedimento,  Protocollo  d'intesa,  ovvero  atto
amministrativo comunque denominato, emanato o di cui  sia  parte  una
Pubblica amministrazione, quale, a mero  titolo  esemplificativo,  il
Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'universita'
e della ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data  20  gennaio
2000, come modificato dal Protocollo di Intesa  in  data  16  gennaio
2002. 
  4. Le rate del finanziamento per i corsi e  i  master  indicati  al
comma 3, lettera a), successive alla prima,  vengono  erogate  previa
presentazione al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione  alle
annualita' successive dei predetti corsi e del superamento di  almeno
la meta' degli esami previsti dal piano di studi relativi  agli  anni
precedenti. 
  5. Il piano di ammortamento del finanziamento e' disciplinato dalle
modalita' indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non
puo'  comunque  iniziare  prima  del   trentesimo   mese   successivo
all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento. E' fatta salva  la
facolta' per i beneficiari di estinguere, in tutto  o  in  parte,  il
finanziamento senza  penalita'  alcuna.  Tuttavia,  il  Protocollo  e
l'allegato schema di Convenzione di cui all'art. 1, comma  5  possono
prevedere  la  possibilita'  che,  sin  dall'erogazione  della  prima
annualita' del finanziamento, il beneficiario puo' pagare, in  regime
di  rate  costanti,  la  sola  sorte  di  interessi  maturandi   sino
all'ultimo giorno utile del periodo di  preammortamento  finanziario,
decorso il quale il beneficiario e' tenuto al  pagamento  del  debito
contratto e dei relativi interessi sino alla  naturale  scadenza  del
finanziamento.