Art. 2 Operazioni ammissibili alla garanzia del Fondo 1. Sono ammissibili alla garanzia i finanziamenti previsti nell'ambito di iniziative a carattere nazionale volte a favorire l'accesso al credito dei soggetti di eta' compresa tra i 18 e i 40 anni (di seguito denominati: «finanziamenti»). 2. I finanziamenti ammissibili alla garanzia si riferiscono ai corsi e ai master indicati al comma 3 e sono cumulabili tra loro fino ad un ammontare massimo di 25.000 euro (venticinquemila/00 euro). I finanziamenti sono erogati in rate annuali di importo non inferiore a 3.000 euro (tremila/00) e non superiore a 5.000 euro (cinquemila/00 euro). 3. Alla data di presentazione della domanda di finanziamento i beneficiari devono alternativamente: a) risultare: 1. iscritti ad un corso di laurea triennale ovvero specialistica a ciclo unico, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di scuola superiore con un voto pari almeno a 75/100; 2. iscritti ad un corso di laurea magistrale, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea triennale con una votazione pari almeno a 100/110; 3. iscritti ad un Master universitario di primo o di secondo livello, in regola con il pagamento delle tasse universitarie e in possesso del diploma di laurea, rispettivamente triennale o specialistica, con una votazione pari almeno a 100/110; 4. iscritti ad un corso di specializzazione successivo al conseguimento della laurea magistrale a ciclo unico di medicina e chirurgia con voto pari almeno a 100/110 e in regola con il pagamento delle tasse universitarie; 5. iscritti ad un dottorato di ricerca all'estero che, ai fini del riconoscimento in Italia, deve avere una durata legale triennale; b) risultare iscritti ad un corso di lingue di durata non inferiore a sei mesi, riconosciuto da un «Ente Certificatore», tale qualificato in un provvedimento, Protocollo d'intesa, ovvero atto amministrativo comunque denominato, emanato o di cui sia parte una Pubblica amministrazione, quale, a mero titolo esemplificativo, il Protocollo d'Intesa tra il Ministero dell'istruzione dell'universita' e della ricerca ed i suddetti Enti Certificatori in data 20 gennaio 2000, come modificato dal Protocollo di Intesa in data 16 gennaio 2002. 4. Le rate del finanziamento per i corsi e i master indicati al comma 3, lettera a), successive alla prima, vengono erogate previa presentazione al finanziatore dell'attestazione dell'iscrizione alle annualita' successive dei predetti corsi e del superamento di almeno la meta' degli esami previsti dal piano di studi relativi agli anni precedenti. 5. Il piano di ammortamento del finanziamento e' disciplinato dalle modalita' indicate nelle singole convenzioni di cui all'art. 3, e non puo' comunque iniziare prima del trentesimo mese successivo all'erogazione dell'ultima rata del finanziamento. E' fatta salva la facolta' per i beneficiari di estinguere, in tutto o in parte, il finanziamento senza penalita' alcuna. Tuttavia, il Protocollo e l'allegato schema di Convenzione di cui all'art. 1, comma 5 possono prevedere la possibilita' che, sin dall'erogazione della prima annualita' del finanziamento, il beneficiario puo' pagare, in regime di rate costanti, la sola sorte di interessi maturandi sino all'ultimo giorno utile del periodo di preammortamento finanziario, decorso il quale il beneficiario e' tenuto al pagamento del debito contratto e dei relativi interessi sino alla naturale scadenza del finanziamento.