Art. 3 
 
 
                        Soggetti finanziatori 
 
  1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti  dal
Fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: «finanziatori»): 
    a) le banche iscritte all'albo di cui  all'art.  13  del  decreto
legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive  modificazioni  ed
integrazioni; 
    b)  gli  intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco  di  cui
all'art. 107 del medesimo decreto legislativo. 
  2.  I  finanziatori  stipulano   con   il   Dipartimento   apposite
convenzioni, il  cui  schema  e'  stabilito  dal  Protocollo  di  cui
all'art. 1, comma 5. 
  3. Con il Protocollo si disciplinano, tra l'altro: 
    a) le modalita' di adesione dei finanziatori; 
    b) le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti; 
    c) le modalita' di restituzione dei finanziamenti da  effettuarsi
in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni; 
    d) gli eventi che consentono ai beneficiari una  sospensione  del
pagamento delle rate del finanziamento fino a 12 mesi complessivi; 
    e) l'accettazione  esplicita  da  parte  dei  finanziatori  delle
regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto; 
    f) la facolta' del beneficiario di interrompere il finanziamento,
per le rate non ancora erogate; 
    g)  la   possibilita'   per   il   beneficiario   di   sospendere
temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni
stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa  alla  rata  di
finanziamento successiva  alla  prima,  nonche'  le  modalita'  della
suddetta sospensione. 
  4. I finanziatori si impegnano  a  non  richiedere  ai  beneficiari
garanzie aggiuntive.