Art. 3 Soggetti finanziatori 1. Possono effettuare le operazioni di finanziamenti garantiti dal Fondo i seguenti soggetti (di seguito denominati: «finanziatori»): a) le banche iscritte all'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni ed integrazioni; b) gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 107 del medesimo decreto legislativo. 2. I finanziatori stipulano con il Dipartimento apposite convenzioni, il cui schema e' stabilito dal Protocollo di cui all'art. 1, comma 5. 3. Con il Protocollo si disciplinano, tra l'altro: a) le modalita' di adesione dei finanziatori; b) le condizioni economiche di erogazione dei finanziamenti; c) le modalita' di restituzione dei finanziamenti da effettuarsi in un periodo compreso tra i tre e i quindici anni; d) gli eventi che consentono ai beneficiari una sospensione del pagamento delle rate del finanziamento fino a 12 mesi complessivi; e) l'accettazione esplicita da parte dei finanziatori delle regole di gestione del Fondo previste dal presente decreto; f) la facolta' del beneficiario di interrompere il finanziamento, per le rate non ancora erogate; g) la possibilita' per il beneficiario di sospendere temporaneamente, per motivi di malattia o di carenza delle condizioni stabilite dall'art. 2, comma 4, la richiesta relativa alla rata di finanziamento successiva alla prima, nonche' le modalita' della suddetta sospensione. 4. I finanziatori si impegnano a non richiedere ai beneficiari garanzie aggiuntive.