Art. 4 
 
 
                   Natura e misura della garanzia 
 
  1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta,  esplicita,
incondizionata ed irrevocabile. 
  2. La garanzia e' concessa  nella  misura  del  70%  (settanta  per
cento) dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato  per  la
quota  capitale,  tempo  per  tempo  in  essere,   nei   limiti   del
finanziamento concedibile, per il quale il Gestore ha  dato  positiva
approvazione, degli oneri determinati  secondo  quanto  previsto  dal
Protocollo e degli  eventuali  interessi  contrattuali  calcolati  in
misura  non  superiore  al  tasso  legale  in  vigore  alla  data  di
concessione della garanzia medesima e di mora. 
  3. Per ogni  operazione  di  finanziamento  ammessa  all'intervento
della  garanzia  viene  accantonato,  a  titolo  di  coefficiente  di
rischio,  un  importo  non  inferiore  al  10%  dell'   importo   del
finanziamento stesso.