Art. 4 Natura e misura della garanzia 1. La garanzia del Fondo e' a prima richiesta, diretta, esplicita, incondizionata ed irrevocabile. 2. La garanzia e' concessa nella misura del 70% (settanta per cento) dell'esposizione sottostante al finanziamento erogato per la quota capitale, tempo per tempo in essere, nei limiti del finanziamento concedibile, per il quale il Gestore ha dato positiva approvazione, degli oneri determinati secondo quanto previsto dal Protocollo e degli eventuali interessi contrattuali calcolati in misura non superiore al tasso legale in vigore alla data di concessione della garanzia medesima e di mora. 3. Per ogni operazione di finanziamento ammessa all'intervento della garanzia viene accantonato, a titolo di coefficiente di rischio, un importo non inferiore al 10% dell' importo del finanziamento stesso.