Art. 5 
 
 
                      Ammissione alla garanzia 
 
  1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente  per
via telematica, con le seguenti modalita': 
    a)  il  beneficiario  presenta  allo   sportello   di   uno   dei
finanziatori aderenti al Protocollo  la  richiesta  di  finanziamento
corredata   della   documentazione   necessaria   per   accedere   al
finanziamento  medesimo;  il  finanziatore  comunica  al  Gestore  la
richiesta  di  attivazione  della  garanzia   per   i   finanziamenti
concedibili previsti dall'art 2; 
    b) il Gestore assegna  alla  richiesta  un  numero  di  posizione
progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di
arrivo della  richiesta,  verifica  la  disponibilita'  del  Fondo  e
comunica  entro  15  giorni  lavorativi  al  finanziatore  l'avvenuta
ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilita'
del Fondo,  il  Gestore  nega  l'ammissione  alla  garanzia,  dandone
comunicazione al  finanziatore  e  al  Dipartimento  entro  7  giorni
lavorativi; 
    c)  il  finanziatore,  una  volta  acquisita  positiva   conferma
dell'avvenuta ammissione alla  garanzia,  a  pena  della  sospensione
della facolta' di operare con il Fondo stesso,  comunica  al  Gestore
entro 15 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione
di finanziamento ovvero  la  eventuale  mancata  erogazione  di  tale
finanziamento; 
    d) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica  e  senza
ulteriori formalita' dalla data di erogazione del finanziamento. 
  2. Con le stesse  modalita'  di  cui  al  comma  1  i  finanziatori
comunicano   l'eventuale   avvenuta   estinzione    anticipata    del
finanziamento. 
  3. Resta inteso che i finanziatori sono liberi  di  erogare  o  non
erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della
veridicita' delle informazioni presentate dai beneficiari.