Art. 5 Ammissione alla garanzia 1. L'ammissione alla garanzia del Fondo avviene esclusivamente per via telematica, con le seguenti modalita': a) il beneficiario presenta allo sportello di uno dei finanziatori aderenti al Protocollo la richiesta di finanziamento corredata della documentazione necessaria per accedere al finanziamento medesimo; il finanziatore comunica al Gestore la richiesta di attivazione della garanzia per i finanziamenti concedibili previsti dall'art 2; b) il Gestore assegna alla richiesta un numero di posizione progressivo, secondo l'anno, il mese, il giorno, l'ora e il minuto di arrivo della richiesta, verifica la disponibilita' del Fondo e comunica entro 15 giorni lavorativi al finanziatore l'avvenuta ammissione alla garanzia. Nel caso di incapienza delle disponibilita' del Fondo, il Gestore nega l'ammissione alla garanzia, dandone comunicazione al finanziatore e al Dipartimento entro 7 giorni lavorativi; c) il finanziatore, una volta acquisita positiva conferma dell'avvenuta ammissione alla garanzia, a pena della sospensione della facolta' di operare con il Fondo stesso, comunica al Gestore entro 15 giorni lavorativi l'avvenuto perfezionamento dell'operazione di finanziamento ovvero la eventuale mancata erogazione di tale finanziamento; d) l'efficacia della garanzia decorre in via automatica e senza ulteriori formalita' dalla data di erogazione del finanziamento. 2. Con le stesse modalita' di cui al comma 1 i finanziatori comunicano l'eventuale avvenuta estinzione anticipata del finanziamento. 3. Resta inteso che i finanziatori sono liberi di erogare o non erogare il finanziamento e non sono responsabili della verifica della veridicita' delle informazioni presentate dai beneficiari.