Art. 6 
 
 
                     Attivazione della garanzia 
 
  1.  Salvo  quanto  previsto  per  la  sospensione  delle  rate  del
finanziamento, in conformita' al Protocollo di cui all'art. 3,  comma
3, in  caso  di  inadempimento  del  beneficiario,  il  finanziatore,
decorsa la scadenza  della  prima  rata  rimasta  anche  parzialmente
insoluta,  invia   al   beneficiario   l'intimazione   al   pagamento
dell'ammontare  dell'esposizione   per   rate   insolute,   interessi
contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata  con  avviso  di
ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. 
  2. L'intimazione  al  pagamento  e'  inviata,  per  conoscenza,  al
Gestore, anche per via telematica. 
  3. Trascorsi infruttuosamente 90 giorni lavorativi  dalla  data  di
ricevimento,  da  parte  del  beneficiario,  delle   intimazioni   di
pagamento, il finanziatore  puo'  chiedere  al  Gestore  l'intervento
della  garanzia,  mediante  lettera  raccomandata   con   avviso   di
ricevimento inviata al Gestore  entro  i  successivi  novanta  giorni
lavorativi, e puo' avviare, a proprie  spese,  la  procedura  per  il
recupero della quota del credito e degli accessori non garantita  dal
Fondo nel rispetto  dei  limiti  di  legge.  Tale  procedura  non  ha
efficacia,  e  non  puo'   essere   opposta   dal   finanziatore   al
beneficiario, e quindi anche al Fondo, qualora il beneficiario  abbia
fatto richiesta di una sospensione delle rate del  finanziamento.  Il
mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei 90  giorni
lavorativi di cui la precedente periodo e' causa di  decadenza  della
garanzia. 
  4.  Alla  richiesta  di  attivazione  della  garanzia  in  caso  di
inadempimento da parte del beneficiario, da inviare al Gestore,  deve
essere allegata la seguente documentazione: 
    a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al  Gestore  che
attesti: 
      1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario; 
      2. la  data  di  erogazione  del  finanziamento  a  favore  del
beneficiario; 
      3. il totale, diviso tra sorta capitale e  sorta  interessi  di
quanto gia' corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul
finanziamento; 
      4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalita'  di
cui al comma 3; 
      5. l'ammontare dell'esposizione  rilevato  con  riferimento  al
novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento
di cui al comma 3; 
    b) copia del contratto del finanziamento; 
    c) copia del piano di ammortamento consegnato al beneficiario con
le relative scadenze, ripartito per sorta capitale ed interessi; 
    d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del
beneficiario  dei  requisiti  presentati   per   aver   ottenuto   il
finanziamento; 
    e) copia di un documento di identita' del beneficiario. 
  5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della
richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore,
secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede
alla corresponsione dell'importo determinato ai  sensi  dell'art.  4,
comma 2. 
  6. Nel caso in cui  si  renda  necessario  il  compimento  di  atti
istruttori per il completamento della documentazione, il  termine  di
cui al comma  5  si  sospende  fino  alla  data  di  ricezione  della
documentazione mancante o dei  documenti  integrativi  richiesti.  Le
richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso  in  cui  la
documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro  il  termine
di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 
  7. Nel caso in cui  successivamente  all'intervento  del  Fondo  il
beneficiario provveda al  pagamento  totale  o  parziale  del  debito
residuo al finanziatore, il  finanziatore  provvede  a  riversare  al
Fondo le somme riscosse nella  misura  eccedente  la  quota  indicata
all'art. 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.