Art. 6 Attivazione della garanzia 1. Salvo quanto previsto per la sospensione delle rate del finanziamento, in conformita' al Protocollo di cui all'art. 3, comma 3, in caso di inadempimento del beneficiario, il finanziatore, decorsa la scadenza della prima rata rimasta anche parzialmente insoluta, invia al beneficiario l'intimazione al pagamento dell'ammontare dell'esposizione per rate insolute, interessi contrattuali e di mora, tramite lettera raccomandata con avviso di ricevimento contenente la diffida al pagamento della somma dovuta. 2. L'intimazione al pagamento e' inviata, per conoscenza, al Gestore, anche per via telematica. 3. Trascorsi infruttuosamente 90 giorni lavorativi dalla data di ricevimento, da parte del beneficiario, delle intimazioni di pagamento, il finanziatore puo' chiedere al Gestore l'intervento della garanzia, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento inviata al Gestore entro i successivi novanta giorni lavorativi, e puo' avviare, a proprie spese, la procedura per il recupero della quota del credito e degli accessori non garantita dal Fondo nel rispetto dei limiti di legge. Tale procedura non ha efficacia, e non puo' essere opposta dal finanziatore al beneficiario, e quindi anche al Fondo, qualora il beneficiario abbia fatto richiesta di una sospensione delle rate del finanziamento. Il mancato rispetto da parte del finanziatore del termine dei 90 giorni lavorativi di cui la precedente periodo e' causa di decadenza della garanzia. 4. Alla richiesta di attivazione della garanzia in caso di inadempimento da parte del beneficiario, da inviare al Gestore, deve essere allegata la seguente documentazione: a) una dichiarazione del finanziatore da inviare al Gestore che attesti: 1. l'avvenuta erogazione del finanziamento al beneficiario; 2. la data di erogazione del finanziamento a favore del beneficiario; 3. il totale, diviso tra sorta capitale e sorta interessi di quanto gia' corrisposto dal beneficiario al finanziatore a valere sul finanziamento; 4. l'insolvenza del beneficiario accertata con le modalita' di cui al comma 3; 5. l'ammontare dell'esposizione rilevato con riferimento al novantesimo giorno successivo alla data dell'intimazione di pagamento di cui al comma 3; b) copia del contratto del finanziamento; c) copia del piano di ammortamento consegnato al beneficiario con le relative scadenze, ripartito per sorta capitale ed interessi; d) copia della documentazione attestante il possesso da parte del beneficiario dei requisiti presentati per aver ottenuto il finanziamento; e) copia di un documento di identita' del beneficiario. 5. Entro quindici giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta, completa della documentazione sopra descritta, il Gestore, secondo l'ordine cronologico di ricevimento delle richieste, provvede alla corresponsione dell'importo determinato ai sensi dell'art. 4, comma 2. 6. Nel caso in cui si renda necessario il compimento di atti istruttori per il completamento della documentazione, il termine di cui al comma 5 si sospende fino alla data di ricezione della documentazione mancante o dei documenti integrativi richiesti. Le richieste di intervento del Fondo sono respinte nel caso in cui la documentazione integrativa non pervenga al Gestore entro il termine di 90 giorni lavorativi dalla data della richiesta. 7. Nel caso in cui successivamente all'intervento del Fondo il beneficiario provveda al pagamento totale o parziale del debito residuo al finanziatore, il finanziatore provvede a riversare al Fondo le somme riscosse nella misura eccedente la quota indicata all'art. 4, comma 2, entro e non oltre 30 giorni lavorativi.