Art. 7 
 
 
                         Surrogazione legale 
 
  1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti
del finanziatore,  ai  sensi  dell'art.  1203  del  codice  civile  e
provvede tramite il Gestore al recupero  della  somma  pagata,  degli
interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno
del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per
il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a
ruolo, ai sensi  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n.
46. Tali somme verranno versate al Fondo. 
  2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in
tutto o in parte anche la quota di credito garantita  dal  Fondo,  e'
tenuto al rimborso al Fondo medesimo delle relative risorse.