Art. 7 Surrogazione legale 1. A seguito del pagamento il Dipartimento e' surrogato nei diritti del finanziatore, ai sensi dell'art. 1203 del codice civile e provvede tramite il Gestore al recupero della somma pagata, degli interessi al saggio legale in vigore, maturati a decorrere dal giorno del pagamento fino alla data del rimborso e delle spese sostenute per il recupero, anche mediante il ricorso alla procedura di iscrizione a ruolo, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 e del decreto legislativo 26 febbraio 1999, n. 46. Tali somme verranno versate al Fondo. 2. Nel caso in cui il finanziatore, a qualunque titolo, recuperi in tutto o in parte anche la quota di credito garantita dal Fondo, e' tenuto al rimborso al Fondo medesimo delle relative risorse.