Art. 8 Modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo di garanzia 1. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti pubblici sono stabilite con accordi stipulati ai sensi dell'art. 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241. 2. Le modalita' di apporto di ulteriori risorse al Fondo da parte di soggetti privati sono stabilite con contratti di sponsorizzazione stipulati ai sensi dell'art. 43 della legge 27 dicembre 1997, n. 449. 3. Il Dipartimento puo' incrementare la dotazione finanziaria di cui all'art. 1, comma 2, nei limiti in cui lo consenta il decreto annuale di riparto del Fondo per le Politiche giovanili, emanato ai sensi dell'art. 19, comma 2, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, della legge 4 agosto 2006, n. 248.