IL DIRETTORE GENERALE 
         dell'Amministrazione autonona dei monopoli di Stato 
 
  Visto il decreto legislativo 14 aprile 1948, n. 496,  e  successive
modificazioni, concernente la disciplina delle attivita' di gioco; 
  Vista la legge 2 agosto 1982, n. 528, recante ordinamento del gioco
del lotto e misure per il personale del lotto; 
  Visto il  decreto  legislativo  del  30  luglio  1999,  n.  300,  e
successive modificazioni,  recante  riforma  dell'organizzazione  del
Governo ed, in particolare, l'art. 25, comma 2, recante  disposizioni
sull'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  Visto il regolamento  emanato  con  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 24 gennaio 2002, n. 33, in attuazione dell'art. 12,  della
legge  18  ottobre   2001,   n.   383,   concernente   l'attribuzione
all'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  della  gestione
unitaria delle funzioni statali in materia di giochi; 
  Visto l'art. 4 del decreto del Presidente della Repubblica 8  marzo
2002, n. 66, che disciplina le modalita' di liquidazione,  nonche'  i
termini e le modalita' di versamento dell'imposta unica sui  concorsi
pronostici e sulle scommesse; 
  Visto l'art. 4 del decreto-legge 8 luglio 2002, n. 138, convertito,
con modificazioni, dalla legge 8 agosto 2002, n. 178,  con  il  quale
sono state  dettate  disposizioni  concernenti  l'unificazione  delle
competenze in materia di giochi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre  2003,
n.   385,    concernente    il    regolamento    di    organizzazione
dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli di Stato; 
  Visto l'art. 38, comma 1, lettera b), del  decreto-legge  4  luglio
2006, n. 223, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  4  agosto
2006, n. 248, che, al fine di contrastare  la  diffusione  del  gioco
irregolare ed illegale, l'evasione e l'elusione fiscale  nel  settore
del gioco, nonche' di assicurare la tutela del giocatore, ha disposto
la disciplina dei giochi  di  abilita'  a  distanza  con  vincita  in
denaro, con regolamenti emanati entro il 31 dicembre 2006; 
  Visto l'art. 38, comma 2, del citato decreto-legge n. 223 del  2006
che, nel sostituire l'art. 1, comma  287,  della  legge  30  dicembre
2004,   n.   311,   dispone   la   definizione,   con   provvedimenti
dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  delle  nuove
modalita' di distribuzione del gioco su eventi  diversi  dalle  corse
dei cavalli, inclusi i giochi di abilita' a distanza con  vincita  in
denaro; 
  Visto l'art. 38, comma 4, del predetto  decreto-legge  n.  223  del
2006,    che    dispone    la    definizione,    con    provvedimenti
dell'Amministrazione autonoma dei  monopoli  di  Stato,  delle  nuove
modalita' di distribuzione del gioco su base ippica, inclusi i giochi
di abilita' a distanza con vincita in denaro; 
  Visti i decreti del direttore generale di AAMS del 28 agosto  2006,
che, tra l'altro, nell'ambito di apposita gara pubblica  comunitaria,
approvano gli schemi di convenzione per l'affidamento in  concessione
dell'esercizio dei giochi pubblici, di cui all'art. 38, commi 2 e  4,
del citato decreto legge n. 223 del 2006; 
  Visto l'art. 1, comma 93, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che
integra il disposto dell'art. 38, comma 1, lettera b),  del  predetto
decreto-legge n. 223 del 2006 con i  giochi  di  carte  di  qualsiasi
tipo; 
  Visto l'art. 12, comma 1, lettera f), del decreto-legge  28  aprile
2009, n. 39, convertito con modificazioni ed integrazioni dalla legge
24 giugno 2009, n. 77, che dispone l'adeguamento,  nel  rispetto  dei
criteri previsti dall'ordinamento interno,  nonche'  delle  procedure
comunitarie   vigenti   in   materia,   con   decreti    dirigenziali
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, del  regolamento
di cui al decreto del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  17
settembre 2007, n. 186, prevedendovi altresi' la raccolta a  distanza
di giochi di sorte a quota fissa e di giochi di carte organizzati  in
forma diversa dal torneo; 
  Visto l'art. 24, comma 12, della legge 7 luglio 2009, n. 88  (Legge
Comunitaria 2008), che dispone, nel  rispetto  della  disciplina  dei
giochi,   che    con    provvedimenti    del    direttore    generale
dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato si provvede  alla
istituzione dei singoli giochi,  alla  definizione  delle  condizioni
generali  di  gioco  e  delle   relative   regole   tecniche,   anche
d'infrastruttura, nonche' della posta unitaria di  partecipazione  al
gioco, alla individuazione della misura di aggi, diritti o  proventi,
ed alla variazione della misura del prelievo; 
  Visto l'art. 24, comma 13, della legge 7 luglio 2009, n. 88  (Legge
Comunitaria  2008),  che   dispone   l'affidamento   in   concessione
dell'esercizio e della raccolta a distanza di uno o piu'  dei  giochi
di cui al comma 11, lettere da a) ad f), del medesimo articolo, ferma
la facolta' dell'Amministrazione autonoma dei monopoli  di  Stato  di
stabilire in prima attuazione, in funzione delle  effettive  esigenze
di mercato, in un numero massimo di duecento le concessioni; 
  Considerato che, ai sensi del citato art. 12, comma 1,  lettera  f)
del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito con modificazioni
ed integrazioni dalla legge 24 giugno 2009, n.  77,  le  disposizioni
previste  dal  regolamento   emanato   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze 17 settembre 2007, n. 186, gli obblighi
comunitari di notifica ai sensi della direttiva 98/34/CE, che prevede
una procedura di informazione nel settore delle norme e delle  regole
tecniche e delle regole relative ai servizi  dell'informazione,  sono
stati assolti con procedura n.  2009/0469/I  del  27  novembre  2009,
successivamente integrata dalle procedure n. 2010/401/I, 2010/402/I e
2010/403/I del 6 luglio 2010 di alcune modifiche formali del  decreto
direttoriale 5 febbraio 2010, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
23 marzo 2010, n. 68, alla quale  ha  fatto  seguito  il  periodo  di
sospensione previsto dalle procedure comunitarie, senza osservazioni; 
 
                               Adotta 
                        il seguente decreto: 
 
                               Art. 1 
 
 
                        Oggetto e definizioni 
 
  1. Il presente decreto disciplina l'esercizio della  tipologia  dei
giochi di abilita' a distanza con vincita in denaro. 
  2.  Il  presente  decreto  disciplina  altresi'  l'esercizio  delle
seguenti tipologie di giochi: 
  a) di sorte a quota fissa a distanza con  vincita  in  denaro,  con
esclusione del gioco del lotto e dei suoi giochi complementari; 
  b) di carte a distanza con vincita in denaro, organizzati in  forma
diversa dal torneo. 
  3. Ai fini del presente decreto, si intende per: 
  a)  AAMS,  il   Ministero   dell'economia   e   delle   finanze   -
Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato; 
  b) applicazione del gioco, le funzionalita' che  il  concessionario
mette a disposizione del giocatore, tramite la piattaforma di  gioco,
per lo svolgimento delle sessioni di gioco; 
  c) certificazione, la certificazione della  piattaforma  di  gioco,
del generatore di numeri casuali e  delle  applicazioni  dei  giochi,
resa  da  un  ente  di  certificazione  accreditato,  ai  sensi   del
Regolamento (CE) n. 765/2008 del Parlamento europeo e  del  Consiglio
del 9 luglio 2008, da un organismo nazionale di accreditamento  o  di
altro Stato, secondo quanto  previsto  dal  presente  decreto  e  dai
collegati provvedimenti di AAMS; 
  d) circuito di gioco,  l'ambiente  virtuale,  realizzato  tra  piu'
concessionari mediante la condivisione della  piattaforma  di  gioco,
nel quale si svolgono  sessioni  di  gioco  di  giocatori  che  hanno
ricevuto i diritti di partecipazione dai medesimi concessionari; 
  e) codice malevolo, qualsivoglia programma software, introdotto  in
un sistema informatico  contro  la  volonta'  dell'utente  od  a  sua
insaputa, in grado di infettare il sistema stesso  danneggiandolo  o,
comunque, compromettendone l'efficienza; 
  f) codice univoco, il codice attribuito dal  sistema  centralizzato
all'atto  della  convalida  del  diritto   di   partecipazione,   che
identifica il concessionario, il gioco e la sessione  di  gioco  alla
quale il diritto di partecipazione si riferisce; 
  g) colpo/i, esclusivamente con riferimento ai  giochi  di  sorte  a
quota fissa ed ai giochi di carte a  distanza  organizzati  in  forma
diversa dal torneo, il singolo ciclo di gioco, indipendente  rispetto
ai cicli precedenti e successivi, che  presuppone  la  disponibilita'
della posta, si svolge attraverso  la  puntata,  anche  ripetuta,  di
importi del credito disponibile e  l'assunzione  delle  decisioni  di
gioco, secondo quanto previsto dal progetto del singolo gioco,  e  si
conclude con l'accredito alla posta del giocatore; 
  h) concessionario,  il  soggetto  titolare  della  concessione  per
l'affidamento dell'esercizio dei giochi pubblici di cui all'art.  38,
commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con
modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n.  248,  nonche'  all'art.
24, comma 13, della legge 7 luglio 2009,  n.  88  (Legge  Comunitaria
2008), autorizzato all'esercizio dei giochi  ai  sensi  del  presente
decreto; 
  i) diritto di partecipazione, il biglietto virtuale della  sessione
di gioco, richiesto dal giocatore,  assegnato  dal  concessionario  e
convalidato  dal  sistema  centralizzato,  che   da'   diritto   alla
partecipazione ad una sessione di gioco; 
  j) fondo, il montante al quale sono  eventualmente  accantonate  le
quote  parti  del  montepremi  destinate  a  jackpot;  gli  ammontati
accantonati non sono nella disponibilita' del concessionario; 
  k) generatore di numeri casuali, l'insieme delle apparecchiature  e
del software dedicato alla generazione  casuale  dei  numeri  per  la
determinazione non prevedibile e indipendente degli esiti; 
  l) giocatore, ciascun soggetto che, tramite mezzi di  comunicazione
a distanza, partecipa ad un gioco a distanza; 
  m) gioco a solitario, la modalita' di gioco nella  quale  partecipa
al gioco il singolo giocatore e le vincite sono assegnate sulla  base
dei risultati ottenuti dal giocatore stesso contro  il  banco  tenuto
dal concessionario; 
  n) gioco a jackpot, la  modalita'  di  assegnazione  delle  vincite
nella quale una quota parte del montepremi e'  assegnata  in  vincita
anche in sessioni di gioco o colpi diversi  da  quello  al  quale  il
montepremi stesso e' riferito; l'ammontare  del  jackpot  non  ancora
assegnato non e' nella disponibilita' del concessionario; il  jackpot
puo' essere costituito anche prelevando quote residenti su fondi  nei
quali sono accantonate le quote parti  del  montepremi  destinate  al
jackpot stesso; 
  o) gioco di abilita', ciascun gioco a distanza  tra  giocatori  nel
quale il risultato che determina la vincita del giocatore dipende, in
misura prevalente rispetto all'elemento aleatorio, dall'abilita'  dei
giocatori; i giochi di carte organizzati nella modalita'  del  torneo
sono considerati giochi di abilita'; 
  p) gioco di sorte  a  quota  fissa,  ciascun  gioco  a  distanza  a
solitario nel quale i possibili  esiti  oggetto  di  scommessa  hanno
probabilita' di verificarsi predefinita ed invariabile ed il rapporto
tra  l'importo  della  vincita  conseguibile  ed  il   prezzo   della
partecipazione al colpo e' conosciuto dal  giocatore  all'atto  della
puntata; 
  q) gioco di carte, ciascun gioco a distanza che riproduce un  gioco
effettuato con le carte mediante la loro rappresentazione virtuale; 
  r)  gioco  tra  giocatori,  la  modalita'  di  gioco  nella   quale
partecipano al gioco due o piu' giocatori e le vincite sono assegnate
sulla base dei risultati ottenuti da  ciascun  giocatore  rispetto  a
quelli ottenuti dagli altri; 
  s) gioco sicuro, le misure adottate dal  concessionario  nel  gioco
con vincita in denaro, sulla base dei provvedimenti di AAMS, al  fine
di garantire la tutela, sia degli interessi  del  singolo  giocatore,
sia di quelli pubblici; 
  t) mano, esclusivamente per i giochi di carte, il processo di gioco
che prevede la distribuzione di carte ai partecipanti, i giocatori ed
eventualmente il banco tenuto dal concessionario, anche in piu'  fasi
successive, e si conclude con la raccolta delle  carte  medesime  che
sono  messe  da  parte  ovvero  mescolate  assieme  alle  carte   non
distribuite, prima di procedere ad una eventuale successiva mano; 
  u) montepremi, l'ammontare, riferito ad una sessione di  gioco  nel
caso dei giochi di abilita' ovvero ad un colpo nel caso dei giochi di
sorte a quota fissa e  dei  giochi  di  carte  organizzati  in  forma
diversa dal torneo, spettante ai giocatori e  ad  essi  assegnato  in
vincite; 
  v) piattaforma di gioco, l'ambiente  informatico,  appartenente  al
sistema di  elaborazione  del  concessionario,  connesso  al  sistema
centralizzato  ed  accessibile  dal  giocatore  mediante   mezzi   di
comunicazione a distanza, con il quale il concessionario gestisce  e,
tramite le applicazioni dei giochi, eroga i giochi; 
  w) posta, esclusivamente nei giochi di sorte a quota  fissa  e  nei
giochi di carte organizzati in forma diversa dal torneo,  l'ammontare
di credito disponibile al giocatore per  effettuare  i  colpi;  posta
iniziale, l'ammontare  del  credito  che  il  giocatore  richiede  di
trasferire dal proprio conto  di  gioco  e  rendere  disponibile  per
effettuare i colpi; posta finale, l'ammontare del credito disponibile
alla conclusione della sessione del gioco che e' trasferito al  conto
di gioco del giocatore; 
  x) pseudonimo, la denominazione fittizia, non modificabile,  scelta
dal giocatore, ad esso  univocamente  associata,  che  lo  identifica
nell'ambiente di gioco del singolo concessionario e nel  circuito  di
gioco, obbligatoriamente adottata dal concessionario  per  comunicare
in modo riservato l'identita' del giocatore agli altri giocatori, nel
caso dei giochi tra giocatori; 
  y) raccolta, la somma  degli  importi,  relativi  al  prezzo  della
partecipazione,  pagati  dai  giocatori  partecipanti  alla   singola
sessione di gioco nel caso dei giochi di abilita', ovvero al  singolo
colpo nel caso dei giochi di sorte a quota  fissa  e  dei  giochi  di
carte organizzati in forma diversa dal torneo; 
  z) sessione di gioco, nel caso dei giochi di abilita', il  processo
di gioco che inizia con la richiesta del diritto di partecipazione ed
il pagamento del prezzo  del  diritto  di  partecipazione  e  che  si
conclude con l'assegnazione delle vincite e l'accredito al  conto  di
gioco; nel caso dei giochi di sorte a quota fissa  e  dei  giochi  di
carte organizzati in forma diversa dal torneo, il processo  di  gioco
che inizia con la richiesta  del  diritto  di  partecipazione  ed  il
trasferimento della posta iniziale  dal  conto  di  gioco  e  che  si
conclude con il trasferimento della posta finale al conto di gioco; 
  aa)  sistema  centralizzato,  il  sistema  informatico   di   AAMS,
interconnesso con la piattaforma di, per il controllo, la  convalida,
l'attribuzione del codice univoco e la registrazione dei  diritti  di
partecipazione, nonche' per la determinazione dell'imposta unica; 
  bb) strategia standard di gioco, con riferimento ai giochi di carte
a solitario nei quali il  risultato  che  determina  la  vincita  del
giocatore non  dipende  esclusivamente  dall'elemento  aleatorio,  le
regole di decisione di gioco che rendono massima la  probabilita'  di
vincita e che il concessionario e' tenuto a rendere  disponibili  sul
proprio sito; 
  cc) torneo, la modalita' dei giochi di carte con organizzazione del
gioco che prevede lo  svolgimento  di  una  pluralita'  di  mani;  la
modalita' diversa dal torneo, viceversa, adotta una organizzazione di
gioco che consente la  partecipazione  del  giocatore  anche  ad  una
singola mano.